Cassazione: cartella di pagamento illegittima se il credito IVA non è stato usato né rimborsato

di Gianluca Mariani

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33278 del 19 dicembre 2025 (Sez. V), è tornata a pronunciarsi su un tema che interessa molti professionisti: il recupero dei crediti IVA in caso di dichiarazione tardiva.

La vicenda riguarda una contribuente che aveva chiesto a rimborso un credito IVA, poi contestato dall’Agenzia delle Entrate con una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. 633/1972. La ragione? La dichiarazione era stata presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza, quindi considerata “omessa” secondo l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 322/1998.

La Corte di giustizia tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente questa tardività per legittimare la riscossione. Ma la contribuente ha impugnato la decisione, sostenendo che il credito non era mai stato utilizzato né rimborsato, e che il recupero coattivo avrebbe comportato una duplicazione ingiustificata del danno, in violazione del principio di neutralità dell’IVA sancito dalla direttiva 2006/112/CE.

La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un principio consolidato: la cartella di pagamento è legittima solo se il credito IVA è stato indebitamente compensato o rimborsato.

Se il credito è rimasto inutilizzato, l’Ufficio non può iscrivere a ruolo somme inesistenti, ma deve limitarsi a correggere la dichiarazione. Nel caso concreto, il giudice di merito si era fermato alla tardività senza verificare se il credito fosse stato effettivamente impiegato, violando così il principio di diritto.

La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte tributaria regionale, che dovrà accertare se il credito sia stato usato o meno. La tardiva presentazione della dichiarazione non basta a giustificare il recupero tramite cartella. Prima di procedere alla riscossione, l’Amministrazione deve verificare l’effettiva utilizzazione del credito.

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