Split payment anche per i liberi professionisti dal 1° luglio

di Sandro Ridolfi

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Lo Split Payment si applicherà alle fatture emesse con decorrenza 01/07/2017, i professionisti dovranno adeguare le modalità di emissione delle fatture e di elaborazione delle liquidazioni IVA; l’imposta continuerà ad essere esposta in fattura, ma nelle liquidazioni mensili o trimestrali non rileverà a debito nei confronti dell’Erario in quanto non verrà incassata.

Ogni fattura elettronica dovrà essere emessa con:

  • l’indicazione del regime iva di scissione dei pagamenti, riportando nel campo esigibilità IVA, la lettera “S” (non potrà più essere emessa la fattura con l’IVA ad esigibilità immediata o differita);
  • l’importo netto a pagare esposto al netto dell’Iva e della ritenuta d’acconto;

La Manovra amplia i soggetti che rientrano nella definizione di PA, che a legislazione vigente, pagano l’IVA ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione come definita dall’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Elenco ISTAT) Per i professionisti che operano maggiormente con la PA, le criticità di maggior rilievo riguarderanno la perdita di liquidità prodotta dalla particolare modalità d’incasso su esposta e la conseguente formazione di maggiori crediti iva. Pur prevedendo l’articolo 30 del Dpr 633/72, la possibilità di richiesta di rimborso dell’Iva per i contribuenti che pongono in essere operazioni in split payment, essendo anche possibile utilizzare la procedura di compensazione orizzontale, si tratta comunque di ulteriori adempimenti che, così come novellati dalla manovra in vigore dal 24 aprile scorso, creano criticità, come ad esempio la riduzione della soglia dell’importo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione orizzontale, senza apposizione in dichiarazione del visto di conformità, che dai precedenti 15.000 euro, scende agli attuali 5.000 euro. Solo per i professionisti in regime forfetario o dei minimi, non soggetti all’addebito dell’Iva in parcella, si eviteranno i disagi economici ed amministrativi generati dallo split payment.

Sandro Ridolfi - Leader Settore Fiscale Cassa Forense

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