Criptovalute: bene giuridico

di Pierfrancesco C. Fasano

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La crescente diffusione delle criptovalute e degli altri virtual digital assets impone al giurista una revisione degli strumenti tradizionali di tutela. Da fenomeno tecnologico di nicchia, il cripto-asset è oggi un elemento strutturale dell’economia digitale globale.

Le prime definizioni giuridiche emergono con la Direttiva (UE) 2018/843 (V AMLD), che qualifica le criptovalute come “rappresentazioni digitali di valore”. Successivamente, il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) introduce una classificazione organica degli “asset-referenced tokens”, “e-money tokens” e “altri crypto-asset”, riconoscendo la loro rilevanza come beni economici digitali.

In Italia, il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) recepisce la definizione europea e attribuisce agli exchange obblighi identificativi e di tracciamento. L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 14/2018 e n. 788/2021, assimila le criptovalute alle “valute estere” ai fini fiscali, riconoscendone la natura patrimoniale.

Funzione economica e ruolo nell’economia digitale

Le criptovalute svolgono oggi tre funzioni principali:

(i) mezzo di scambio, come dimostrato dalla diffusione dei pagamenti in crypto;

(ii) bene di investimento, rilevante ai fini delle imposte sulle plusvalenze;

(iii) riserva di valore digitale, registrabile in bilancio come attività immateriale.

La giurisprudenza europea ha riconosciuto il ruolo economico delle criptovalute nella celebre sentenza Skatteverket v. Hedqvist (C-264/14), che qualifica lo scambio Bitcoin-valuta come prestazione di servizi esente da IVA.

 La qualificazione giuridica come “bene”

La definizione di virtual digital asset contenuta nella legge di bilancio italiana 2023 conferma che il crypto-asset è un bene immateriale, suscettibile di valutazione economica. Recentemente, l’Alta Corte di Madras (Rhutikumari v. Zanmai Labs, 2025) ha qualificato la criptovaluta come “property” ai fini delle misure cautelari: un orientamento in linea con la tendenza europea.

In Italia, Trib. Firenze, ord. 18.6.2022, riconosce valore patrimoniale ai wallet in sede di divisione ereditaria; Trib. Roma, 27.1.2021, ne ammette il sequestro preventivo.

Impatti pratici: successione, fisco, garanzie, bilancio

Successione: le criptovalute rientrano nell’asse ereditario come beni digitali. La dottrina (Giuliani, Dir. inf., 2023) evidenzia la necessità di pianificazione successoria per la gestione delle private keys.

Fisco: le plusvalenze sono imponibili oltre la soglia annuale prevista dall’art. 67 TUIR, con aliquota del 26%.

Garanzie e pignorabilità: Trib. Roma, ord. 3.2.2023, considera pignorabile un wallet custodial; in ambito UE, la normativa MiCA consente la costituzione di diritti reali di garanzia sui crypto-asset.

Bilancio e patrimonio degli enti: le criptovalute sono iscrivibili come immobilizzazioni immateriali o attività finanziarie, secondo l’OIC 24. Gli enti del Terzo settore possono inserirle nel patrimonio destinato, purché siano valutabili e contabilizzabili (art. 10, D.Lgs. 117/2017).

Il riconoscimento delle criptovalute come beni giuridici impone all’avvocatura un aggiornamento professionale rapido e strutturale. La crescente normazione europea (MiCA), le nuove posizioni dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza italiana ed europea rendono indispensabile una consulenza multidisciplinare: civile, fiscale, societaria e di compliance. Le criptovalute non sono più un fenomeno marginale, ma una componente stabile del patrimonio delle persone fisiche, delle imprese e degli enti: comprenderne il regime giuridico è ormai parte integrante della moderna pratica legale.

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