Perizia contrattuale: il ritorno di uno strumento sottovalutato

di Pierfrancesco C. Fasano

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La perizia contrattuale consente alle parti di affidare a un esperto indipendente la soluzione vincolante di questioni tecniche rilevanti per il contratto. La Cassazione a Sezioni Unite n. 11959/2026 ne chiarisce la natura distinta dall’arbitrato, gli ambiti applicativi oltre le assicurazioni e l’effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata delle operazioni peritali. Uno strumento ADR efficace per ridurre tempi, costi e incertezza nelle controversie a contenuto tecnico.

L'art. 1349 del Codice Civile disciplina la determinazione dell'oggetto del contratto rimessa ad un terzo. La norma prevede che, quando le parti affidano ad un soggetto terzo la determinazione di un elemento contrattuale, tale determinazione è vincolante salvo che risulti manifestamente iniqua o erronea.

Pur non regolando espressamente la perizia contrattuale, l'art. 1349 c.c. costituisce il principale riferimento normativo dell'istituto, poiché ne esprime la logica fondamentale: demandare ad un esperto indipendente la soluzione di questioni tecniche o valutative che le parti si impegnano preventivamente ad accettare.

Quando il problema non è giuridico ma tecnico

Tra gli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, la perizia contrattuale rappresenta uno dei più efficaci e, al tempo stesso, meno utilizzati dagli avvocati.

Tradizionalmente diffusa nel settore assicurativo, essa consente alle parti di affidare ad un terzo esperto la soluzione vincolante di questioni tecniche la cui definizione è spesso preliminare rispetto alla soluzione della controversia.

Con la sentenza n. 11959/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito natura, effetti e funzione dell’istituto, offrendo agli operatori uno strumento interpretativo destinato a favorirne una più ampia diffusione.

La Cassazione: non tutto ciò che decide è arbitrato

Il primo rilevante insegnamento delle Sezioni Unite riguarda la natura della perizia contrattuale.

Secondo la Corte, la perizia contrattuale consiste in una clausola mediante la quale le parti affidano ad un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche la soluzione di una o più questioni rilevanti per il loro rapporto, impegnandosi preventivamente ad accettarne la determinazione.

La perizia, tuttavia, non coincide necessariamente con l’arbitrato.

Solo quando le parti rinunciano espressamente alla giurisdizione ordinaria la clausola può assumere natura di arbitrato irrituale. In assenza di tale rinuncia, si è invece in presenza di una figura negoziale autonoma, atipica e di natura obbligatoria, che non impedisce l’accesso al giudice ma vincola le parti sul piano contrattuale.

Si tratta di una distinzione di grande rilevanza pratica per il redattore di clausole contrattuali.

Oltre le assicurazioni: uno strumento per il commercio moderno

La sentenza offre inoltre una preziosa ricognizione delle principali applicazioni della perizia contrattuale.

Oltre al tradizionale settore assicurativo, la Corte richiama controversie relative alla qualità di beni e servizi, alla determinazione del valore di partecipazioni societarie, alle clausole di earn-out (che collega una parte del prezzo di acquisto alle performance future della società target), agli aggiustamenti di prezzo nelle operazioni di M&A, alla verifica di conformità contrattuale e persino all’accertamento di specifici presupposti tecnici rilevanti per l’esecuzione del contratto.

L’elenco suggerisce una riflessione: molte controversie civili e commerciali non nascono da un dissenso giuridico, bensì da un disaccordo tecnico.

Se le parti litigano sul valore di un’azienda, sulla qualità di una fornitura, sul raggiungimento di un Key Performance Indicators (KPI) e cioè un dato analitico relativo ad un aspetto fondamentale del business, sull’entità di un danno, sulla conformità di un software o sulla quantificazione di una royalty, l’intervento di un esperto indipendente può risultare molto più rapido, economico ed efficace di un lungo contenzioso.

La prescrizione non corre durante la perizia

Il secondo principio di maggiore interesse riguarda gli effetti sulla prescrizione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’attivazione della perizia contrattuale produce un effetto interruttivo immediato e che tale effetto continua a rinnovarsi per tutta la durata delle operazioni peritali, fino alla loro conclusione o alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

La Corte parla di un effetto interruttivo “de die in diem”, escludendo che si tratti di una mera sospensione della prescrizione.

Per gli avvocati si tratta di una precisazione importante: la scelta della perizia contrattuale non rischia di pregiudicare la tutela sostanziale dei diritti durante lo svolgimento del procedimento tecnico.

Una clausola da riscoprire

La vera lezione della sentenza è forse un’altra.

Negoziazione, mediazione e perizia contrattuale non sono strumenti concorrenti, ma complementari.

Nelle controversie caratterizzate da una forte componente tecnica, una procedura multilivello può consentire alle parti di affrontare dapprima il problema relazionale e negoziale e, solo in caso di insuccesso, demandare all’esperto la soluzione della questione tecnica che impedisce l’accordo.

Conclusioni

In un sistema della giustizia sempre più orientato verso l’ADR, la perizia contrattuale merita di uscire dalla nicchia assicurativa nella quale è per tradizione confinata.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 11959/2026 offre una cornice giuridica chiara e moderna. Per gli avvocati e per le imprese si tratta di un’occasione per riscoprire uno strumento capace di ridurre tempi, costi e incertezza ogni volta che il cuore della controversia non è una norma da interpretare, ma un fatto tecnico da accertare.

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