Dalla soppressione alla tutela delle Consigliere territoriali di parità: l'impronta europea nel D.Lgs. 91/2026
03/06/2026
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Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ridefinisce il sistema di tutela contro le discriminazioni di genere nel lavoro, superando l’ipotesi di soppressione delle Consigliere di parità territoriali. Il nuovo assetto conferma il loro ruolo autonomo e di prossimità, riformandone requisiti e funzioni, e introduce un coordinamento strutturato con l’Organismo nazionale per la parità. La riforma segna un passaggio da una logica sostitutiva a un modello integrato, in cui la salvaguardia dei presidi locali diventa elemento essenziale per l’effettività delle politiche di parità.
Il delicato processo di recepimento delle direttive europee in materia di parità e trasparenza ha trovato la sua sintesi definitiva. Lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 382), inizialmente predisposto per l'attuazione delle fonti eurounitarie, delineava un riassetto radicale: l'istituzione di un Organismo nazionale per la parità articolato in sezioni periferiche avrebbe comportato la sostanziale soppressione delle Consigliere di parità territoriali, attraverso l'abrogazione del Capo IV del D.Lgs. 198/2006. Questo impianto sollevava forti preoccupazioni per il rischio di indebolire i presidi di prossimità, pilastri essenziali nella tutela contro le discriminazioni di genere sul lavoro.
Il punto di svolta è arrivato con il parere della Commissione Affari costituzionali della Camera del 30 marzo 2026. Un risultato cruciale, giunto a seguito di intense audizioni che hanno dato voce alle mobilitazioni sollevate capillarmente in tutta Italia e alle istanze presentate dalle opposizioni al governo. La Commissione ha così recepito la diffusa preoccupazione del Paese, ribadendo la centralità del radicamento locale e la necessità di un coordinamento territoriale, chiedendo di allineare l'obbligo di recepimento europeo con la salvaguardia delle garanzie esistenti.
Il testo definitivo del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 (GU n.118 del 23-5-2026) recepisce questa impostazione e segna un'inversione di rotta. L’Organismo per la parità viene confermato, ma subentra alla sola Consigliera nazionale, mentre il Comitato nazionale viene abrogato. Per il territorio la prospettiva cambia: gli articoli da 12 a 20 del Codice delle pari opportunità vengono mantenuti e riformati. Le Consigliere territoriali restano figure autonome, nominate in raccordo con gli enti locali, con requisiti aggiornati di indipendenza e competenza, e compiti precisi di vigilanza e azione in giudizio.
L'elemento chiave della nuova architettura risiede nell'art. 4, comma 2, che introduce un modello di integrazione sinergica anziché di sostituzione: un coordinamento strutturato tra l'Organismo centrale e le reti locali per l'assistenza alle vittime e il monitoraggio delle politiche del lavoro. Resta aperto il nodo dell'invarianza di spesa, che richiederà scelte strategiche coerenti per garantire la reale capacità operativa delle strutture in questa nuova stagione della tutela antidiscriminatoria.