L’equo compenso e le amministrazioni pubbliche

di Giancarlo Renzetti

Stampa la pagina
foto

La legge 172/2017, di conversione del DL 148/2017, ha introdotto il principio dell’equo compenso per tutti i professionisti, lavoratori autonomi iscritti agli ordini e collegi i cui parametri sono definiti dai D.M., nei rapporti con i contraenti cosiddetti “forti”  in caso di convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi estendendone l’applicazione anche nei confronti delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione

Il Tar Marche, Sez. I, 09/ 12/ 2019, n. 761, partendo da tale dato normativo ha accolto il ricorso, proposto da un commercialista, annullando gli atti con cui una P.A. aveva fissato il compenso per prestazioni professionali per violazione della normativa sull’equo compenso.

Con tale sentenza il Tar ha fissato alcuni importanti principi:

il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;

le pubbliche amministrazioni, nell'affidamento dei servizi di opera professionale sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;

– al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti;

– detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari inderogabili, ma costituiscono un criterio orientativo per la determinazione del compenso;

la libertà di pattuire i compensi scaturente dall'abolizione dei tariffari obbligatori, quando il cliente è un contraente forte come la P. A., incontra il limite del rispetto del principio dell’equo compenso.

La disciplina dell’equo compenso non mette paradossalmente al riparo i professionisti dal pericolo di bandi senza compenso da parte della P. A. 

Con la sentenza 11411/2019   il Tar del Lazio, ha ritenuto che  “laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo” ma che se  non è previsto compenso non si applica la norma che ne garantisce l’equità ed ha pertanto ha dichiarato legittimo l'avviso pubblico del MEF  nel quale si chiedeva la manifestazione di interesse per incarichi professionali di consulenza a titolo gratuito.

Avv. Giancarlo Renzetti Delegato Cassa Forense

 


Altri in AVVOCATURA

Potrebbe interessarti anche

  • LE PARCELLE DELL’AVVOCATO CON EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO

    La legge sull'equo compenso ha introdotto una nuova procedura per il recupero del credito professionale dell'avvocato, che prevede l'utilizzo del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine come titolo esecutivo

    Leonardo Carbone
  • EQUO COMPENSO PER AVVOCATI E LIBERI PROFESSIONISTI

    La Camera ha approvato la legge 21 aprile 2023 n.49 (in Gazzetta ufficiale Serie Generale  n. 104 del 5.5.2023), che disciplina  l’equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti.

    Leonardo Carbone
  • IL TAR DI NAPOLI RICONOSCE LA LEGITTIMAZIONE DEGLI ORDINI IN TEMA DI EQUO COMPENSO

    In tema di equo compenso, merita un doveroso approfondimento la recente sentenza resa dal TAR Campania, Sezione Prima, 18 febbraio 2022, n. 1114 per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione ed il successivo provvedimento di...

    Antonino Galletti