Paola Ilarioni

Legge di Stabilità 2017: la ricongiunzione sarà gratuita? Ma riguarderà i Liberi Professionisti?

Il Consiglio dei Ministri  il 15 ottobre u.s.  ha approvato le linee guida della nuova manovra finanziaria.
Uno dei più importanti argomenti riguarda la mini riforma previdenziale, nello specifico oltre la c.d. APE (una sorta di finanziamento concesso ai lavoratori per andare in pensione, con restituzione graduale nel tempo del credito accordato) e le agevolazioni varie per i lavoratori impegnati in attività usuranti, anche la ricongiunzione non onerosa dei periodi assicurativi dovrebbe avere impegnato l’Esecutivo.

Invio Modello 5/2018, cosa sapere

In un precedente numero avevamo concluso con il richiamo alla procedura web per la comunicazione dei dati reddituali relativi all’anno 2017; riprendiamo il discorso ricordando che tutti gli avvocati iscritti in un Albo Professionale, anche per periodi inferiori all’anno, e i praticanti iscritti alla Cassa dal 2017 sono tenuti all’invio del modello 5/2018 entro il termine del 30 settembre che, cadendo nella giornata di domenica, è prorogato a lunedì 1° ottobre 2018.

La pensione per me

Dal 2010 ad oggi molte cose sono cambiate nel mondo pensionistico. I contributi dal 10% sono passati gradatamente al 14% per aumentare, nel 2017, al 14,5% e, quindi dal 2021, al 15%.
Il 2021 è una data importante perché il regime previdenziale disegnato dal legislatore del 2010 (e ritoccato con alcune modifiche aventi decorrenza 2013) entrerà pienamente in vigore, lasciandosi dietro 10 lunghi anni di regime cd “transitorio” nel corso del quale i requisiti pensionistici, della età e della anzianità contributiva, passano, gradatamente dai 65 ai 70 anni di età e dai 30 ai 35 anni di anzianità contributiva.

Le novità del Modello 5/2014

Tutti gli avvocati iscritti in un Albo Professionale, nel corso dell’anno 2013, anche se per un solo giorno, sono tenuti ad inviare la comunicazione obbligatoria (mod. 5/2014) entro il 30 settembre 2014. Stesso obbligo vale per i praticanti abilitati iscritti alla Cassa con decorrenza 2013.
L’invio, esclusivamente telematico, è possibile senza necessità di firma digitale ricorrendo a semplici procedure di riconoscimento in grado di garantire, comunque, certezza, celerità e sicurezza del sistema.

La dichiarazione del 2016- mod.5/2017

L’obbligo dichiarativo Tutti gli avvocati iscritti in un Albo Professionale, nel corso del 2016, anche se per un solo giorno, sono tenuti ad inviare la comunicazione obbligatoria (mod. 5/2017) entro il 30 settembre, termine prorogato al 2 ottobre 2017. Stesso obbligo vale per i praticanti abilitati iscritti alla Cassa con decorrenza 2016 o anni precedenti. L’ invio, esclusivamente telematico, è possibile senza necessità di firma digitale ricorrendo a semplici procedure di riconoscimento in grado di garantire, comunque, certezza, celerità e sicurezza del sistema. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 gli avvocati sospesi volontariamente dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, e per i quali la sospensione si protrae per l’intero anno solare, nella fattispecie dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 o data successiva, non sono tenuti all’invio del modello 5/2017. La sospensione per frazione di anno comporta, invece, l’obbligo di invio del modello 5/2017.

L'insostenibile leggerezza dell'essere

Ancora una volta le gestioni previdenziali privatizzate e quindi la Cassa Forense, sono chiamate ad aumentare il livello di sostenibilità portando da 30 a 50 gli anni per i quali occorre garantire l’equilibrio fra entrate contributive e prestazioni, senza tener conto del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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