La dichiarazione del 2016- mod.5/2017

di Paola Ilarioni

Stampa la pagina

L’obbligo dichiarativo Tutti gli avvocati iscritti in un Albo Professionale, nel corso del 2016, anche se per un solo giorno, sono tenuti ad inviare la comunicazione obbligatoria (mod. 5/2017) entro il 30 settembre, termine prorogato al 2 ottobre 2017. Stesso obbligo vale per i praticanti abilitati iscritti alla Cassa con decorrenza 2016 o anni precedenti. L’ invio, esclusivamente telematico, è possibile senza necessità di firma digitale ricorrendo a semplici procedure di riconoscimento in grado di garantire, comunque, certezza, celerità e sicurezza del sistema. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 gli avvocati sospesi volontariamente dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, e per i quali la sospensione si protrae per l’intero anno solare, nella fattispecie dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 o data successiva, non sono tenuti all’invio del modello 5/2017. La sospensione per frazione di anno comporta, invece, l’obbligo di invio del modello 5/2017.

Misura della contribuzione obbligatoria

Il contributo minimo soggettivo e il contributo minimo integrativo dell’anno 2016 sono pari rispettivamente a  € 2.815,00 e € 710,00.
Per l’anno 2016, mod. 5/2017 la misura della contribuzione dovuta dagli iscritti attivi avvocati in via ordinaria è la seguente:

  • 14% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto di € 98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;

  • 4% per il calcolo del contributo integrativo sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento (a decorrere dal 2012) e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la contribuzione è dovuta nella misura del:

  • 7% per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sul reddito netto professionale fino al tetto di € 98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%;

  • 4% per il calcolo del contributo integrativo dovuto sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA;

Più specificamente per quanto riguarda il contributo soggettivo per l’anno 2016, mod. 5/2017, la misura della contribuzione dovuta dagli avvocati iscritti alla Cassa è la seguente:

  • per reddito netto professionale inferiore ad € 10,300,00 contributo minimo soggettivo pari a € 703,75 per i primi sei anni e € 1.407,50 per i successivi due;

  • per reddito ricompreso fra € 10.300,00 e € 20.107,00 la contribuzione dovuta è pari a € 2.815,00 o € 1,407,50, per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà;

  • per reddito compreso fra € 20.107,00 e € 98.050,00 la contribuzione dovuta è pari a € 2.815,00 o € 1,407,50, per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà, oltre la previsione del 14% sulla parte di reddito eccedente € 20.107,00;

  • per reddito professionale superiore a € 98.050,00 la contribuzione dovuta è pari a € 13.727,00 o € 12.320,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo soggettivo ridotto alla metà, oltre la previsione del 3% sulla parte di reddito eccedente € 98.050,00


     

Per quanto riguarda il contributo integrativo:

  • per il periodo di praticantato e per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo non è dovuto il contributo minimo integrativo; per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore il compimento del 35° anno di età; è, comunque, dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato.

Per il periodo successivo alle agevolazioni:

  • per volumi d’affari ricompresi nel limite di € 17.750,00 è dovuto il contributo minimo di € 710,00;

  • per volumi d’affari superiori al € 17.750,01 è dovuto il contributo di € 710,00 più il 4% calcolato sulla parte eccedente il volume d’affari.

Professionisti contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali

L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi forensi anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (commercialisti, ragionieri ecc.), tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori.

Giudici di pace, giudici onorari di tribunale e sostituto procuratore onorario

Per gli avvocati iscritti in un Albo Professionale che svolgano anche le predette funzioni onorarie ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo deve essere sommato alle indennità percepite con l’esercizio della funzione onoraria. E’dovuto in ogni caso il contributo minimo soggettivo.
Per la determinazione del contributo integrativo deve essere considerato il volume d’affari derivante dalla professione forense e, comunque, il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, fermo restando il contributo minimo integrativo.

Esoneri Temporanei
Per coloro che nell’anno 2016 è stata accolta la richiesta di esonero la contribuzione dovuta in autoliquidazione dovrà essere calcolata in misura percentuale del 14% sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 98.050,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.
Il contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione è, comunque, determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012.


Integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo
Il versamento ridotto, per l’anno 2016, di € 703,75 e/o € 1.407,50, per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce un periodo di anzianità contributiva ai fini pensionistici di mesi 6, in luogo dell’intera annualità a condizione che l’iscritto si trovi nei primi otto anni di iscrizione alla Cassa.
Il versamento del contributo minimo soggettivo può essere integrato, comunque, su base volontaria entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa al fine del riconoscimento dell’intera annualità.
Considerato che il regime delle agevolazioni previsto dal Regolamento si applica anche agli iscritti alla Cassa, da data precedente all’entrata in vigore del Regolamento, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi (art. 13 del Regolamento) determinante è l’anno 2016 per i professionisti per i quali tale anno è l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa. Il 31 dicembre 2017 (prorogato al 2 gennaio 2018) rappresenta, quindi, il termine ultimo per il versamento della contribuzione utile al riconoscimento dell’intera annualità.
La procedura web di compilazione del modello 5/2017 è stata realizzata con la previsione di un allert (per i soli professionisti che si trovano nei primi otto anni di iscrizione e che abbiano dichiarato, per il 2016, redditi inferiori a € 10.300,00) che compare a video, subito dopo la compilazione della dichiarazione, e immediatamente prima dell’invio, al fine di richiamare l’attenzione del professionista sulla possibilità di accedere, dopo l’invio del modello 5/2017, alla specifica funzione per  integrare il versamento del contributo minimo.

Misura della contribuzione modulare volontaria
Per l’anno 2016, mod. 5/2017 la misura della contribuzione modulare volontaria, che può essere versata dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, deve essere ricompresa nella percentuale che va dall’1% al 10% del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale, € 98.050,00.

Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi
I termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi sono ormai noti:

  • 31 luglio 2017: lunedì, per il versamento della 1^ rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo;

  • 30 settembre 2017: sabato, termine prorogato al 2 ottobre 2017 per la trasmissione del mod. 5/2017;

  • 31 dicembre 2017: domenica, termine prorogato al 2 gennaio 2018 per il versamento della 2^ rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;

  • 31 dicembre 2017: domenica, termine prorogato al 2 gennaio 2018 per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica).

  • 31 dicembre 2017: domenica, termine prorogato al 2 gennaio 2018 per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità corrispondente all’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Il regime forfetario  
Fra le novità normative di natura fiscale che producono effetti sul piano previdenziale si richiama il Regime Forfetario, di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto novità rispetto al precedente regime di cui alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che sostituirà i precedenti regimi di favore. La caratteristica principale del nuovo regime fiscale agevolato per le attività professionali prevede la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i compensi prodotti nell’anno per un coefficiente specifico (78%) secondo l’attività svolta (avvocati codice attività ATECO 2007 “69”)  e l’applicazione di una imposta sostitutiva (imposta sui redditi, addizionale regionale e comunale e IRAP)  con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l’IRPEF, che si riduce al 5% a decorrere dal 2016 per i primi cinque anni di appartenenza al regine forfettario di nuova introduzione. Tale regime forfetario non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.


Procedura web compilazione modello 5/2017
Per la compilazione del modello 5/2017 occorre, attraverso il sito di Cassa Forense www.cassaforense.it, accedere alla sezione “accessi riservati – posizione personale” digitando i propri codici di identificazione personali (meccanografico e pin).
La procedura, poi, determina automaticamente gli importi dovuti in autoliquidazione.

Dott.ssa Paola Ilarioni - Dirigente Normativa Ricorsi e Information Center


Altri in PREVIDENZA