Invio Modello 5/2018, cosa sapere

di Paola Ilarioni

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Il professionista sospeso volontariamente dall’Albo, e quindi cancellato dalla Cassa, non deve pagare i contributi e non deve inviare il modello 5; la sospensione per frazione di anno comporta, invece, l’obbligo di invio del modello 5/2018.

Anche i professionisti che esercitano all’Estero devono inviare la comunicazione indicando esclusivamente il reddito e il volume d’affari eventualmente prodotto in Italia, anche nel caso di esonero dal pagamento dei contributi per essere soggetti ad altra tutela e legislazione previdenziale.

Il ritardo nell’invio del modello 5, come vedremo, prevede delle sanzioni che sono modulate in ragione del ritardo rispetto al termine previsto; se la comunicazione o l’eventuale rettifica, viene inviata entro il 31 ottobre 2018, ovvero entro i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è di euro 86,00 oltre tale termine e fino al 31 dicembre 2018 la sanzione è di € 174,00.

L’invio oltre tale termine è sanzionato nella misura di 263,00 euro a condizione che, nel frattempo, non sia intervenuta una contestazione da parte della Cassa nel qual caso la sanzione è elevata a 436,00 euro.

Da ultimo si ricorda che è, comunque, possibile chiedere la regolarizzazione spontanea, prevista dall’art. 14 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni; il modulo è a disposizione sul sito a questo link.

Si ricorda, infine, che nel caso di ritardo nell’invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all’Albo degli Avvocati, non si applica alcuna sanzione se la comunicazione viene inviata prima della contestazione da parte della Cassa.

Oltre all’obbligo dell’invio della comunicazione e al pagamento dei contributi, eventualmente dovuti in autoliquidazione alle scadenze del 31 luglio e 31 dicembre di ogni anno, il modello 5 consente al professionista, e quindi su base volontaria, di manifestare l’adesione al versamento di una ulteriore contribuzione, c.d. “modulare” in misura percentuale sul reddito dichiarato, al fine di incrementare il trattamento pensionistico con una quota modulare di pensione determinata secondo il criterio di calcolo contributivo e avente la stessa decorrenza prevista per la pensione di base.

Per l’anno 2017 (mod. 5/2018) la misura della contribuzione, che - si ricorda - può essere versata dagli iscritti e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, non può essere inferiore all’1% del reddito netto professionale dichiarato né superiore al 10% entro il limite del tetto reddituale di € 98.050,00.

La contribuzione modulare è uno strumento flessibile che alla primaria finalità di incrementare la pensione affianca un beneficio fiscale essendo i versamenti effettuati interamente deducibili, al pari degli altri contributi soggettivi dovuti alla Cassa.

Il contributo modulare, a differenza del contributo soggettivo, integrativo e di maternità non è obbligatorio. Il contributo modulare può essere versato un anno e non anche l’anno successivo e la misura percentuale di anno in anno può variare (fra l’1% e il 10%) rispetto all’anno precedente; occorre solo avere l’attenzione, in sede di compilazione del modello 5, di formalizzare la scelta di adesione alla quota “modulare” esprimendo una percentuale che può, comunque, essere variata in aumento o in diminuzione prima del versamento che cade sempre in coincidenza della ultima rata dei versamenti obbligatori in autoliquidazione ovvero il 31 dicembre 2018.

L’opzione espressa in sede di modello 5 non vincola il professionista che può rinunciare al versamento senza avere obbligo alcuno di comunicazione alla Cassa.

Sempre su base volontaria in sede di modello 5 (oggi mod 5/2018) è possibile integrare il contributo minimo soggettivo (ridotto per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00) al fine del riconoscimento dell’intera annualità previdenziale in luogo dei 6 mesi previsti.

Tale versamento può essere effettuato, comunque, entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Particolare attenzione al termine del 31 dicembre 2018 deve essere prestata dai professionisti per i quali il 2017 risulti essere l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa e che intendano integrare il contributo minimo soggettivo al fine del riconoscimento dell’intera annualità.

Il modello 5, che deve il nome ad una semplice cronologia di numerazione dei moduli realizzati negli anni ‘80, da strumento per la comunicazione dei redditi alla Cassa, nel tempo ha assolto a diverse finalità non ultima quella di consentire all’iscritto di intervenire nella gestione della propria posizione previdenziale mediante il ricorso a strumenti flessibili in base alle proprie esigenze e alle previsioni di lungo termine.

Dott.ssa Paola Ilarioni - Dirigente dell'ufficio normativa, ricorsi e information center di Cassa Forense


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