Marcello Adriano Mazzola

Se questo è un avvocato

C’era un tempo la “professione” forense. In realtà ci piace di più connotarla con altri termini: vocazione, veste, funzione, passione, difensore, toga. Così da nobilitarne le origini, prona verso la tutela dei diritti. Finalità questa particolarmente delicata, costituzionalmente richiamata ed indirizzata.

Cassa Forense non è pubblica

Da tempo e in molteplici occasioni abbiamo affrontato il delicato tema della natura (privata/pubblica) della nostra Cassa, evidenziando quanto non fosse condivisibile il percorso tracciato attraverso la scelta dell’Istat di inserirci nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni prima e suggellato poi dal Consiglio di Stato (Cons. St., 28 novembre 2012, n. 6014), volto a stravolgere (e ancor più grave ad abrogare de facto, attribuendo un inedito, sorprendente ed illegittimo potere legislativo delegato ad un Ente pubblico come l’Istat) la scelta intrapresa dal legislatore nel 1994 di privatizzare le Casse di previdenza.

Welfare attivo: le convenzioni

L'art. 2 dello Statuto di Cassa Forense contempla fra gli scopi dell'Ente quello di erogare assistenza in favore dei propri iscritti e degli altri soggetti aventi titolo.
Non sfugge l'importanza di un tale tema, e la politica di valorizzazione dell’assistenza ha trovato un recente culmine nell'approvazione del nuovo Regolamento che spiegherà la propria efficacia a far data dal 1° gennaio 2016 in un contesto, come quello della Avvocatura, che nell'arco di pochi decenni è profondamente cambiato sia quanto a popolazione, sia quanto alla età media degli iscritti sia, infine, per la sempre maggiore presenza delle donne che svolgono la professione forense.

In memoria di chi onora la toga e viene ucciso

“Mi diceva sempre: “Mamma, lo sai che il nostro giuramento è il più bello di tutti, ma ti rendi conto cosa vuol dire la formula sulla consapevolezza sociale e sull’alta dignità della professione?Che senza di noi non ci sarebbero lo Stato, la famiglia, la comunità’”.

Il patrimonio della Cassa è appetibile per lo Stato?

Le Casse previdenziali sarebbero private ed autonome dal 1994 (d.lgs. 509/1994). Uso il condizionale per le ragioni che poi illustrerò. Non godono però esse di finanziamenti pubblici ma sono “vigilate” perché trattano la materia previdenziale, che si ritiene avere veste pubblicistica.

Le casse di previdenza divengono pubbliche, per il Consiglio di Stato

In questi anni è avvenuto qualcosa di giuridicamente abnorme ed è stato ora legittimato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 28 novembre 2012, n. 6014. Un esproprio silente del sistema pensionistico dei liberi professionisti intellettuali, che da privato com’era per scelta legislativa, è ora divenuto pubblico non per modifica legislativa ma per il suggello dei giudici di Palazzo Spada.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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