Prestazione assistenziale per avvocati pensionati invalidi civili al 100%

di Luigi Ottobrini

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Sebbene la peculiarità del “Nuovo Regolamento dell’Assistenza” sia l’introduzione del welfare attivo o “strategico”, non si può però trascurare il fatto che l’innovazione che ha ispirato la riforma del settore si sia occupata anche di istituti di welfare più tradizionale, altrimenti definito di tipo “passivo”, aggiornandone il concetto e i campi di intervento.

La Sezione I del Capo II del Regolamento entrato in vigore all'inizio del 2016, che disciplina le “Prestazioni in caso di bisogno”, all'art. 2 delinea infatti, oltre al tradizionale sostegno in casi relativi a necessità contingenti, conseguenti a eventi straordinari, involontari e non prevedibili (lettera a), due nuove ipotesi di “bisogno”, derivante dall'età avanzata (lettera b), oppure dall'età avanzata in concomitanza con il riconoscimento dell’invalidità civile (lettera c).

Analizzando nello specifico quest’ultima provvidenza, si precisa che i requisiti per accedervi consistono nell'essere titolari di pensione diretta a carico della Cassa, aver compiuto settanta anni, aver ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, essere cancellati dagli Albi.

Ne può godere chi abbia avuto, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa in tale anno, così come previsto dall’art. 4, comma 3, norma che stabilisce altresì che la misura del trattamento, pur determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, non potrà comunque superare l’ammontare della pensione minima erogata nell’anno precedente alla presentazione della domanda.

La prestazione non è cumulabile, nel medesimo anno, con le altre previste dall'art. 2, lettere a e b, ed è preclusa a chi, per il medesimo evento, abbia fruito di altre provvidenze assistenziali previste dal Regolamento e a chi già sia titolare di assegno di accompagnamento. Qualora, però, i requisiti per averne diritto permanessero, il trattamento è reiterabile anche per gli anni successivi.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite pec o con deposito presso il COA del luogo di residenza del richiedente, deve necessariamente essere corredata della dichiarazione dei redditi e del certificato di invalidità civile al 100%.

Il procedimento aperto a seguito di istanza dovrà concludersi, secondo le disposizioni generali dettate dall’art. 24, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda e, come previsto dall’art. 29, avverso l’eventuale provvedimento di rigetto è possibile presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Consiglio di Amministrazione.

 Avv. Luigi Ottobrini – Foro di Pavia

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