Caso di bisogno: come formulare la domanda alla luce del nuovo regolamento assistenza

di Giulio Pignatiello - Nicolino Zaffina

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Con tale scelta non si è voluto assolutamente delegittimare i singoli Consigli di una prerogativa degli stessi verso i propri iscritti, atteso che l’Ordine rappresenta sempre la primaria istituzione sul territorio in grado di poter intercettare i singoli bisogni ed indirizzare l’iscritto verso le varie forme di tutela assistenziale, nelle forme e con la modalità che quest’ultimo riterrà di seguire.
Tuttavia, con la previsione introdotta, si è voluto soltanto lasciare al singolo avvocato la scelta di come indirizzare la domanda assistenziale in questione.
L’erogazione, con le nuove prescrizioni, avverrà sempre da parte della Giunta Esecutiva di Cassa Forense su domanda che l’interessato può inviare  direttamente o per il tramite del proprio Ordine.
Ma la novità più importante è rappresentata dai presupposti necessari utili per poter accedere alla prestazione.
La misura, in passato, si caratterizzava per una previsione estremamente generica con la conseguenza che ogni particolare "bisogno dell’avvocato", per problemi di salute, famiglia e professione, poteva indurre l’iscritto a richiedere la prestazione.
Le uniche limitazioni all’erogazione erano rappresentate dal criterio reddituale (per poter accedere al beneficio il reddito del nucleo familiare degli ultimi due anni antecedenti la domanda non poteva essere superiore al triplo della pensione minima) e la diffusa ripetitività dell’erogazione stessa.


Tale situazione finiva per rendere la concessione della misura estremamente discrezionale, senza un parametro concreto di riferimento e rivolta, comunque, soltanto ad un numero limitato di beneficiari.
Di sovente accadeva, poi, che vi erano, a fronte di situazioni di malattia o di bisogno del tutto analoghe, proposte di erogazione con importi assai differenti atteso che, il più delle volte, le stesse dipendevano essenzialmente dalle somme in dotazione ai singoli Ordini.    
Con il nuovo regolamento, invece, si è voluto cambiare decisamente pagina rispetto al passato.
La "prestazione per stato di bisogno", è ipotizzata come una misura "atipica e straordinaria" da erogarsi in favore di tutti gli iscritti, a prescindere dal criterio reddituale, ma limitata al verificarsi di un accadimento grave ed imprevisto, a seguito del quale è necessario un pronto ed immediato intervento d’aiuto da parte di Cassa Forense.
Tale misura, infatti, è richiedibile esclusivamente per un particolare evento straordinario, involontario e non prevedibile, a seguito del quale, l’iscritto si viene a trovare in una situazione di grave difficoltà economica.
Il trattamento, deliberato dalla Giunta di Cassa Forense, consiste nell’erogazione di una somma di denaro che, in relazione al singolo evento verificatosi, potrà essere reiterata una sola volta.
Per meglio rendere il senso della ratio di tale norma è possibile paragonare l’intervento da parte della Cassa nell’erogare la prestazione in questione a ciò che accade quando un soggetto, a seguito di un grave malore, si reca al pronto soccorso dove gli vengono prestate le prime e più urgenti e necessarie cure del caso.
In aggiunta, a tale misura straordinaria, in favore degli iscritti attivi sono state poi previste anche altre e diverse prestazioni assistenziali di bisogno "TIPICHE", che sono state ben definite nei presupposti e nelle caratteristiche e che sono  ripartite in prestazioni a sostegno della "famiglia, della salute e della professione".
Oltre alle prestazioni per "stato di bisogno" sopra indicate merita un particolare richiamo la  misura assistenziale prevista in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi o titolari di pensione indiretta o di reversibilità.


Tale prestazione è stata collocata tra le "prestazioni a sostegno della famiglia",  in quanto i beneficiari della stessa non sono gli "iscritti", ma i "familiari conviventi ed il convivente more uxorio" risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto o del pensionato deceduto, titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
Tuttavia, per poter beneficiare della predetta misura assistenziale  sono stati previsti, in linea di massima, gli stessi requisiti previsti per lo "stato di bisogno" ordinario, con la conseguenza che il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, deve descrivere e motivare "l’evento o la situazione di difficoltà economica, imprevista", che non riesce a fronteggiare con i propri redditi o con le proprie disponibilità.
Pertanto, la predetta richiesta, non può essere generica ed indeterminata ma deve essere adeguatamente documentata.
Il trattamento assistenziale in questione consiste nell’erogazione di una somma di denaro non superiore all’importo della pensione minima che può essere reiterato una sola volta per lo stesso evento.
Infine, va evidenziato, che l’accertamento del diritto è subordinato al criterio reddituale dell’ISEE, che per tale misura assistenziale non deve essere superiore ad € 30.000.

 

Avv. Giulio Pignatiello - Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

Avv. Nicolino Zaffina - Delegato di Cassa Forense


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