La legge impone un sacrificio ai pensionati

di Giulio Pignatiello

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Infatti, con l’art. 18 del comma 11 del decreto legge 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111, si è imposto alle casse professionali di adeguare i propri statuti e regolamenti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, prevedendo per tutti i pensionati che restano iscritti all’albo professionale e che producono un reddito dallo svolgimento della propria attività, l’obbligatorietà della loro iscrizione al proprio ente di appartenenza ed al pagamento della relativa contribuzione.
Di conseguenza, la norma emanata mette definitivamente fine alla diatriba insorta tra i professionisti over 65, l’Inps e le casse di previdenza in merito all’obbligatorietà dell’iscrizione da parte dei pensionati al proprio ente previdenziale e stabilisce anche che il contributo soggettivo minimo a carico di tali soggetti venga determinato in un’aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per tutti gli iscritti.
Al fine di rispettare i termini previsti dalla predetta norma anche Cassa Forense ha quindi dovuto recepire la stessa nel proprio sistema previdenziale.
Pertanto, il Comitato dei Delegati, nel corso della seduta del 11 novembre 2011, ha riformato l’art. 2 comma 4 del “Regolamento dei Contributi”, aumentando dal 5% al 7% l’aliquota di solidarietà prevista a carico dei pensionati di vecchiaia per il periodo successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento.
Con l’occasione, il Comitato ha poi anche modificato l’art. 1 del “Regolamento Generale”, aggiungendo a quest’ultimo i commi 1 bis ed 1 ter.
L’introduzione di tali ulteriori disposizioni si è resa necessaria per regolamentare la posizione di alcuni avvocati che, dopo aver raggiunto la pensione, si cancellavano dall’albo e dalla Cassa ma, poiché continuavano a svolgere attività professionale, si reiscrivevano soltanto al proprio albo e non più alla Cassa, in quanto non superavano la soglia di reddito necessaria per l’iscrizione obbligatoria all’Ente.


Pertanto, è stato previsto che i “pensionati di vecchiaia” iscritti ad un albo forense e che continuano a svolgere l’attività professionale e producano dall’espletamento della stessa un “qualsiasi reddito” restano obbligati all’iscrizione alla Cassa e, qualora sia intervenuto un provvedimento di cancellazione, sono obbligati alla reiscrizione, che avviene anche d’ufficio in mancanza di domanda dell’interessato.
Infine, l’ultima previsione introdotta ha riguardato la decisione della decorrenza dell’entrata in vigore della norma modificata.
Il Comitato dei Delegati, nel rispetto della ratio della norma e per ragioni di equità ed opportunità ha deciso che lanuova aliquota del 7%, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai redditi prodotti da tale data dai “pensionati di vecchiaia”.
Quindi, per effetto di tale decisione, la nuova aliquota introdotta si applicherà ai redditi che questi ultimi dichiareranno nel modello 5/2013.

Giulio Pignatiello

 


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