L'imprescrittibilità degli obblighi urbanistici a contenuto pubblicistico

di Fabio Costantino

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La sentenza del Consiglio di Stato n. 6107/2026 afferma l’imprescrittibilità degli obblighi urbanistici a contenuto pubblicistico attraverso una lettura funzionale dell’art. 2934, comma 2, c.c. La decisione distingue tali obblighi dalle prestazioni patrimoniali soggette a prescrizione e valorizza l’indisponibilità dell’interesse pubblico urbanistico. Questa impostazione pone in discussione l’orientamento della Cassazione che ammette l’estinzione per non uso del diritto reale d’uso dei condomini sulle aree a parcheggio vincolate.

La recente sentenza del Consiglio di Stato del 27/7/26 n. 6107 si inserisce in precedenti giurisprudenziali consolidati che riconducono le convenzioni urbanistiche — e più in generale gli accordi tra privati ed enti locali in materia di trasformazione del territorio — nell'alveo degli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento disciplinati dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La premessa di diritto è, ormai, condivisa: a tali accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi – e non già le norme - del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

La conferma della natura pubblicistica dell'atto d'obbligo, operata dalla pronuncia in commento, in continuità con la recente Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2026, n. 4296, non costituisce il profilo di maggiore interesse della sentenza. La novità, invece, è costituita dalla costruzione dogmatica che il Collegio compie circa il regime prescrizionale differenziato degli obblighi nascenti dai predetti accordi sostitutivi o integrativi e si articola attraverso una nuova lettura dell'art. 2934, co. 2, c.c..

Il Collegio, dopo aver qualificato l’impegno del privato, contenuto in un atto d’obbligo, di cedere una determinata area al Comune, come obbligazione propter rem, che come tale si trasferisce automaticamente agli aventi causa a prescindere dalla partecipazione all’atto originario, compie un significativo ed ulteriore passo in avanti, andando ad affermare l’imprescrittibilità dell’obbligo di trasferimento dell’area ai sensi dell’art. 2934, comma 2, c.c. (la prescrizione non opera per i diritti di cui il titolare non può disporre) esplicitando, per la prima volta, il principio secondo il quale se al mancato esercizio del diritto seguisse l’effetto estintivo, si realizzerebbe un vero e proprio atto dispositivo, incompatibile con la doverosa cura dell’interesse pubblico sotteso alla funzione urbanistica.

Da qui la distinzione che all’interno dell’accordo a oggetto pubblico ex art. 11 Legge n. 241/90 convivono obbligazioni a contenuto patrimoniale - quali il pagamento dei contributi di costruzione, degli oneri di urbanizzazione e, più in generale, tutte le prestazioni pecuniarie che il privato assume a carico in favore dell'ente strutturalmente assimilabili a quelle civilistiche e quindi prescrittibili nell’ordinario termine decennale -, e obbligazioni a contenuto pubblicistico, quali la cessione delle aree a standard urbanistici, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la loro successiva acquisizione al patrimonio pubblico e la relativa gestione.

Queste obbligazioni non sono qualificabili come mere prestazioni patrimoniali: esse integrano la contropartita funzionale che consente la trasformazione del territorio e garantisce alla collettività il godimento delle infrastrutture di interesse generale. Il loro mancato adempimento non determina soltanto un pregiudizio economico per l'ente locale, ma si traduce in un'alterazione permanente dell'assetto urbanistico, con conseguenze che ricadono sulla collettività residente. Tali obbligazioni — osserva il Collegio — non sono nella disponibilità dell'amministrazione: il Comune non può rinunciare ad esse, né consentire che si estinguano per inerzia, senza con ciò violare i propri doveri funzionali. L'effetto estintivo della prescrizione realizzerebbe, in sostanza, una dismissione dell'interesse pubblico urbanistico, incompatibile con la sua natura indisponibile.

Il Collegio opera dunque una lettura “funzionale” dell'art. 2934, comma 2, c.c.: il diritto alla cessione delle aree o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione è un diritto indisponibile in capo all'ente pubblico, non perché lo dica espressamente la legge, ma perché la sua titolarità è funzionale, all'interesse pubblico. Il corollario è che la relativa prestazione non può estinguersi per prescrizione.

La costruzione dogmatica della sentenza in commento, nella sua coerenza interna, mette in crisi e confuta quell’orientamento della Cassazione relativo ad un'altra categoria di vincoli urbanistici di matrice pubblicistica: il regime delle aree a parcheggio realizzate in forza dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge-ponte), che ha introdotto l'art. 41-sexies nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Come è noto, tale normativa imponeva, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggio, in misura proporzionale alla volumetria dell'edificio.

Il vincolo ha natura pubblicistica: esso opera, secondo la costante giurisprudenza, sia nel rapporto con la pubblica amministrazione — che non può rilasciare il titolo edilizio in assenza del rispetto degli standard — sia nei rapporti tra privati, costituendo in capo ai condomini un diritto reale d'uso atipico sulle aree vincolate. Tale diritto è incedibile, irrinunciabile e perpetuo; la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari ne assicura la circolazione con il bene.

E’ altresì noto che in talune sentenze la Cassazione ha elaborato il principio per cui i condomini possono perdere il diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio per non uso protratto nel tempo, applicando la prescrizione ventennale prevista per i diritti reali diversi dalla proprietà.

Questo orientamento viene ora confutato dalla motivazione della sentenza in commento. Ed infatti:

a)il vincolo urbanistico sulle aree a parcheggio ex legge-ponte assolve, esattamente come gli obblighi di cessione delle aree a standard nascenti da convenzione urbanistica, ad una funzione di interesse pubblico: garantire alla collettività residente nel fabbricato condominiale dotazioni minime di infrastrutture (spazi per la sosta) che il legislatore ha ritenuto indispensabili per l'ordinato sviluppo urbano. La ratio pubblicistica è, nei due casi, pienamente assimilabile;

b)il vincolo sulle aree a parcheggio è trascritto nei registri immobiliari e grava sul bene in modo propter rem, esattamente come le obbligazioni nascenti dall'atto d'obbligo urbanistico qualificate dalla pronuncia in commento come imprescrittibili;

c)se è vero — come afferma il Consiglio di Stato — che il mancato esercizio del diritto a ottenere l'adempimento degli obblighi urbanistici a contenuto pubblicistico non può produrre l'effetto estintivo, perché ciò equivarrebbe ad una disposizione incompatibile con la funzione pubblica del vincolo, non vi è ragione per ritenere che il diritto reale d'uso dei condomini sulle aree a parcheggio — parimenti radicato in un vincolo di matrice pubblicistica, parimenti trascritto, parimenti indisponibile nella sua destinazione funzionale — dovrebbe invece soggiacere all'estinzione per non uso ventennale.

In altri termini, se il diritto reale d'uso dei condomini si estingue per prescrizione, viene meno esattamente quella garanzia collettiva che la normativa urbanistica intendeva assicurare: l'area cessa di essere destinata a parcheggio, il vincolo pubblicistico viene frustrato nella sua effettività per il solo trascorrere del tempo. Questo esito sembra contraddire frontalmente il principio espresso nella sentenza in commento, secondo cui l'interesse pubblico urbanistico non può essere dismesso per inerzia.

E si badi che l'imprescrittibilità costruita dalla sentenza in commento si fonda non già sull'indisponibilità del diritto in capo al soggetto pubblico, bensì sulla natura pubblicistica del vincolo in sé.

Anche il diritto reale d'uso dei condomini sulle aree a parcheggio è esso stesso un diritto “funzionalizzato”: nasce come riflesso soggettivo privato di un vincolo di destinazione pubblicistico, è inseparabile dall'unità immobiliare a cui accede, e la sua estinzione per non uso sull'intera collettività residente nel fabbricato condominiale, e, in ultima analisi, sull'assetto urbanistico che la norma intendeva garantire. Vi è, dunque, anche in questo diritto, un nucleo di indisponibilità che la costruzione dogmatica della pronuncia in commento, se applicata coerentemente, dovrebbe sottrarre all'effetto estintivo della prescrizione.

Concludendo possiamo dire che la sentenza in commento offre un contributo dogmatico di rilievo, nella misura in cui non si limita a riproporre la qualificazione pubblicistica degli accordi urbanistici, ma costruisce — attraverso una lettura funzionale dell'art. 2934, comma 2, c.c. — un regime di imprescrittibilità riservato alle obbligazioni a contenuto pubblicistico che non tollerano dismissione per inerzia

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