L’avvocato e l’agente: quando l’intelligenza artificiale non scrive, ma agisce
09/09/2026
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Gli agenti AI negli studi legali possono pianificare attività, utilizzare strumenti ed eseguire azioni, ma non hanno soggettività giuridica né sostituiscono la valutazione dell’avvocato. Lo studio deve delimitare le operazioni autorizzate, prevedere conferme umane per quelle irreversibili e conservarne una traccia proporzionata. AI Act, legge italiana e principi civilistici confermano la centralità della direzione professionale, senza escludere eventuali responsabilità concorrenti del fornitore o di altri soggetti.
Finora l’intelligenza artificiale negli studi legali ha prodotto soprattutto testi: bozze, ricerche, sintesi che l’avvocato legge e corregge. Una nuova generazione di sistemi, detti agenti, può fare di più: pianificare, usare strumenti, compiere azioni in sequenza per raggiungere un obiettivo assegnato. Il cambiamento riguarda la professione in modo diretto, perché sposta l’attenzione dal controllo dell’output al controllo dell’azione. L’autonomia tecnica di questi sistemi non conferisce loro alcuna soggettività giuridica e, di regola, non interrompe la responsabilità professionale verso il cliente
Dal testo all’azione
Chi ha utilizzato un assistente conversazionale conosce lo schema: una domanda, una risposta, un testo da rileggere. Il rischio principale è l’errore di contenuto, una sentenza inesistente o una norma abrogata, e il rimedio è la verifica su fonti ufficiali.
Gli agenti di intelligenza artificiale possono seguire uno schema diverso. Ricevono un obiettivo, non una domanda. Per raggiungerlo possono scomporre il compito in passaggi, selezionare gli strumenti da usare (posta elettronica, calendario, gestionale, banche dati), eseguire operazioni e valutarne il risultato, ripetendo il ciclo finché l’obiettivo non è raggiunto. Un esempio: «verifica le scadenze del fascicolo X, aggiorna l’agenda e avvisa il cliente».
Il confine non è netto. Non tutti gli agenti scelgono autonomamente gli strumenti, molti richiedono un’approvazione prima di agire e alcuni assistenti conversazionali possono già compiere operazioni. Ciò che conta non è l’etichetta commerciale, ma il grado effettivo di autonomia nell’azione: quanto il sistema può fare prima che un essere umano intervenga.
Cosa dice l’AI Act
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), oggi da leggere nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, non definisce l’«agente». La definizione di sistema di IA dell’articolo 3, punto 1, è però formulata in modo da comprendere molti sistemi agentici: sistemi progettati per funzionare «con livelli di autonomia variabili», che deducono dall’input come generare output «che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». La riconduzione non è automatica: un semplice flusso di lavoro automatizzato, privo di capacità inferenziale, non rientra nella definizione. Per la maggior parte degli agenti basati su modelli linguistici, tuttavia, la qualificazione è difficile da escludere.
Lo studio che utilizza un agente è, nella generalità dei casi, un deployer ai sensi dell’articolo 3, punto 4, cioè un soggetto che usa il sistema sotto la propria autorità. Ne discende l’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4, applicabile dal 2 febbraio 2025: adottare misure perché il personale disponga di competenze adeguate al contesto di utilizzo. Un agente che opera su posta e agenda richiede una competenza diversa da quella necessaria per un correttore di bozze.
Solo in casi particolari l’impiego può riguardare un sistema classificato ad alto rischio. Il punto 8 dell’allegato III si riferisce ai sistemi destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto, o in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie, non al normale utilizzo professionale da parte di uno studio legale per ricerca, scadenze o gestione del fascicolo. Per i sistemi dell’allegato III, inoltre, gli obblighi del capo III, compreso l’articolo 26 sui deployer, si applicheranno dal 2 dicembre 2027 per effetto del rinvio introdotto dal Regolamento 2026/1744 (art. 113, terzo comma, lettera c), punto i).
La legge italiana e il codice civile
L’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, stabilisce che nelle professioni intellettuali l’intelligenza artificiale può essere impiegata esclusivamente per attività strumentali e di supporto, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Applicato agli agenti, il principio ha una conseguenza immediata: l’agente può concorrere all’esecuzione di attività e produrre raccomandazioni, ma non può sostituire la valutazione giuridica e la decisione professionale dell’avvocato. Strategia, valutazione del rischio, scelta di agire o non agire restano atti del professionista.
Sul piano civilistico la norma di riferimento verso il cliente è l’articolo 1176, secondo comma, del codice civile, che misura la diligenza sulla natura dell’attività esercitata, insieme all’articolo 1218 sull’inadempimento. L’articolo 2232, per cui il professionista può avvalersi di sostituti e ausiliari «sotto la propria direzione e responsabilità», offre un’analogia utile, non una norma applicabile alla macchina: sostituti e ausiliari sono persone. La logica, però, orienta: chi si avvale di uno strumento che agisce per suo conto deve dirigerlo.
Autonomia tecnica e responsabilità
Il punto va fissato con precisione, evitando due errori opposti. Il primo è attribuire all’agente una qualche forma di autonomia giuridica: non ne ha. Non è un soggetto, non assume obbligazioni, non può essere imputato. Il secondo errore è dedurre da questa premessa che lo studio risponda sempre e per intero di tutto ciò che l’agente fa. Non è così.
L’autonomia tecnica non conferisce soggettività all’agente e, di regola, non interrompe la responsabilità professionale verso il cliente. Ciò non esclude responsabilità concorrenti del fornitore o di altri soggetti, da accertare secondo il contratto, la diligenza esigibile, l’eventuale difetto del prodotto e il nesso causale. Se l’agente invia una comunicazione al destinatario sbagliato o carica un documento riservato su una piattaforma non autorizzata, la domanda che cliente, giudice o assicuratore porranno non sarà «che cosa ha fatto l’agente», ma «che cosa aveva autorizzato lo studio, come lo controllava e se l’errore era prevedibile ed evitabile».
Tre domande prima di delegare
Ne discende un metodo operativo, articolato su tre momenti.
Prima di attivare l’agente: quali azioni è autorizzato a compiere e quali no? Può leggere ma non inviare? Può proporre una bozza ma non depositarla? Il perimetro va definito in modo esplicito, non lasciato alle impostazioni predefinite del fornitore.
Mentre l’agente opera: esiste un punto in cui l’azione si ferma e attende una conferma umana? Per le operazioni irreversibili (invio, deposito, pagamento, cancellazione) la conferma dovrebbe essere la regola.
Dopo che l’agente ha agito: è possibile ricostruire che cosa ha fatto e quando? Un registro delle azioni è un elemento importante della prova di diligenza, insieme a policy interne, configurazioni, approvazioni umane e formazione. Il registro stesso va però progettato con misura: deve rispettare minimizzazione, sicurezza e tempi di conservazione, perché può duplicare dati personali e contenuti riservati.
Una conclusione pratica
L’agente non è un collaboratore e non è un sostituto. È uno strumento che esegue, entro i limiti che gli vengono assegnati, azioni di cui lo studio è chiamato a rendere conto. Usarlo bene non significa rinunciarvi, né lasciarlo fare: significa decidere in anticipo che cosa può fare, intervenire mentre lo fa e conservare traccia, proporzionata, di ciò che ha fatto. In questo l’avvocato applica a uno strumento nuovo una regola antica: chi dirige deve poter rendere conto delle scelte di impiego e delle misure di controllo adottate.