Intelligenza artificiale e responsabilità civile: chi risponde?

Alberto Del Noce

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La responsabilità civile dell’intelligenza artificiale richiede di individuare chi governa e utilizza il sistema, senza attribuire personalità giuridica all’algoritmo. Le regole codicistiche, la disciplina europea sui prodotti difettosi e i nuovi strumenti processuali possono agevolare la prova del danno e del nesso causale. Restano centrali la possibile responsabilità del deployer, la trasparenza come contestabilità delle decisioni e adeguate garanzie patrimoniali, quali assicurazione obbligatoria o fondo di indennizzo, affinché l’autonomia tecnica non produca irresponsabilità giuridica.

Un problema antico in forma nuova

Davanti all’intelligenza artificiale il giurista rischia due tentazioni speculari: l’apocalisse di chi vede nell’algoritmo un vuoto di responsabilità incolmabile, e l’integrazione acritica di chi lo tratta come ausilio neutro, privo di conseguenze giuridiche proprie.

Tra questi poli — la dicotomia di Umberto Eco — si colloca il problema reale: chi risponde del danno? Lo schema dell’art. 2043 c.c. presuppone una condotta umana individuabile, un criterio soggettivo di imputazione e un nesso causale ricostruibile: elementi che l’autonomia operativa dei sistemi di IA, l’opacità del loro funzionamento e la pluralità di soggetti nella catena del valore — progettista, addestratore, fornitore dei dati, produttore, utilizzatore finale — mettono radicalmente in tensione.

Dai regimi speciali alla tesi del «preposto artificiale»

La dottrina ha anzitutto interrogato i regimi speciali già presenti nel codice. L’art. 2050 c.c., sulle attività pericolose, è di applicazione dibattuta: un sistema di IA può risultare più affidabile di un operatore umano, il che rende incerta la pericolosità intrinseca. L’art. 2051 c.c. è più promettente se l’IA è qualificata come «cosa» in custodia, ma restano controversi sia tale qualificazione per sistemi immateriali, sia l’individuazione del custode quando il controllo è ripartito.

Una ricostruzione già prospettata in dottrina muove invece dall’art. 2049 c.c., letto dalla giurisprudenza in chiave oggettiva: chi inserisce stabilmente un sistema di IA nella propria organizzazione e ne trae utilità — il deployer — potrebbe rispondere dei danni come per il fatto dell’ausiliario umano. È la tesi del «preposto artificiale»: non si attribuisce soggettività o colpa all’algoritmo, ma si valuta l’output come condotta non conforme allo standard esigibile .

La costruzione non è priva di difficoltà — l’art. 2049 c.c. presuppone un fatto illecito del preposto, e l’assimilazione dell’IA all’ausiliario resta una lettura funzionale, non un’applicazione piana — ma il vantaggio per la vittima sarebbe reale: non dovrebbe provare la culpa in eligendo o in vigilando del deployer, ma resterebbe necessario provare il danno, la provenienza dell’output, il collegamento funzionale tra l’impiego del sistema e l’attività organizzata, nonché il nesso causale.

Ove ne ricorrano i presupposti normativi o contrattuali, il deployer che abbia risarcito il danneggiato potrà poi rivalersi sugli operatori a monte della catena del valore.

Non occorre personificare l’algoritmo: occorre individuare chi ne governa l’impiego.

Il quadro europeo e nazionale

Sul piano europeo, la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi include ormai software e sistemi di IA, con obblighi di esibizione documentale e presunzioni, in casi tipizzati, di difettosità o di causalità. La proposta di AI Liability Directive è stata invece formalmente ritirata nel 2025. Restano fuori i pregiudizi non riconducibili alla difettosità — come le discriminazioni algoritmiche o le lesioni di diritti fondamentali — per i quali continuano a operare le clausole generali, il GDPR e, ove applicabili, le discipline antidiscriminatorie settoriali, tra cui i d.lgs. nn. 215/2003, 216/2003 e 198/2006.

L’AI Act non regola il risarcimento ma lo orienta: la violazione degli obblighi di trasparenza e controllo umano potrà concorrere a definire lo standard di diligenza. In Italia, la l. 132/2025 fissa questi principi e, all’art. 13, disciplina l’impiego dell’IA nelle professioni intellettuali: prevalenza del lavoro del professionista, obbligo di informativa al cliente. Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della l. 132/2025 .

Quello sulla responsabilità introduce, per la prima volta, una disciplina processuale per il danno da IA: esibizione della documentazione tecnica, presunzione — salvo prova contraria — del nesso di causalità quando il danno derivi dalla violazione di un obbligo del Regolamento, irrilevanza della sola conformità certificata, azione diretta contro l’assicuratore. Lo schema attenua l’asimmetria probatoria e offre una risposta alla domanda processuale — chi deve provare cosa — non però a quella sostanziale: resta priva di una specifica regola di imputazione l’ipotesi, più insidiosa, del danno da bias, allucinazione o errore di valutazione non riconducibile alla violazione di un obbligo del Regolamento. Per questo la rilettura delle categorie codicistiche conserva centralità.

Il nodo della solvibilità

Lo stesso schema del 10 giugno prevede un’azione diretta contro l’assicuratore, ma tale tutela presuppone l’esistenza di una copertura: in assenza di un obbligo assicurativo, essa rischia di rimanere priva di destinatario. Anche il miglior criterio di imputazione vale poco se il responsabile non è solvibile o individuabile. Due le vie praticabili: un’assicurazione obbligatoria per i sistemi ad alto rischio, sul modello delle coperture per eventi catastrofali della legge di bilancio 2024 ; oppure, come consente la direttiva 2024/2853, un fondo nazionale di indennizzo per i casi di irreperibilità o insolvenza del responsabile. In entrambi i casi, la garanzia patrimoniale non sostituisce la responsabilità: la rende effettiva.

Tra apocalittici e integrati esiste una terza via: quella della misura. Non serve personalità giuridica per l’algoritmo, né la sua riduzione a utensile irrilevante: occorre rileggere con prudenza le categorie esistenti, integrate da una trasparenza intesa come contestabilità — il diritto di conoscere il ruolo dell’IA nella decisione, di chiedere spiegazioni e di opporvisi. L’autonomia tecnica non può tradursi in irresponsabilità giuridica ed ogni nuova forma di potere chiede al giurista di riaffermare chi deve rispondere. In fondo, questo è il compito, antico e sempre nuovo, dell’avvocatura. Roma, 19 luglio 2026

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