MEDIAZIONE DA PROPORRE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI IN CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO
Mediazione obbligatoria e litisconsorzio necessario: il Tribunale di Cosenza dichiara improcedibile l’azione in materia successoria.
Mediazione obbligatoria e litisconsorzio necessario: il Tribunale di Cosenza dichiara improcedibile l’azione in materia successoria.
L' art. 17, comma 3, D. Lgs. 28/2010 dispone l'esenzione riguardo al verbale di accordo e fino al valore di 50.000 euro, specificando l'obbligo del pagamento solo per la parte eventualmente eccedente.
L’amministratore di condominio può nominare un avvocato del condominio anche senza una previa delibera di autorizzazione dell’Assemblea, derivando tale potere dal più generale dovere di tutelare il condominio contro le azioni intraprese da terzi.
Mediazione telematica: improcedibile la domanda se depositata fuori dalla sede territorialmente competente. Attenzione alla sede dell’organismo.
Riforma Cartabia: l'amministratore di condominio ha più responsabilità e poteri, ma deve convocare l'assemblea per proposte o accordi in mediazione.
Come sottoscrivere il verbale di mediazione telematica con firma digitale. Obblighi per le parti, rischi per la delega al difensore e soluzioni alternative
Anche il processo amministrativo telematico, da tempo rinviato, ha preso l’avvio definitivo ed è ora obbligatorio dal 1° gennaio 2017Come previsto dall’art. 7 del decreto legge n. 168/2016, che nel disporre l’obbligo del deposito telematico solo per i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, da tale data, per i ricorsi depositati...
L’introduzione di un tentativo di conciliazione tra le parti volto ad estinguere le procedure, ivi comprese quelle pendenti ed attualmente sospese, ben potrebbe essere considerato quale via da seguire, parallelamente a quella di un necessario miglioramento dell’efficienza delle ordinarie vie giudiziali
Assegno di invalidità civile 2024: scopri importi, requisiti, limiti reddituali e tutte le novità introdotte, come l'aumento dell'8,6% dei limiti reddituali.
Con decreto 1 agosto 2023 (in GU n.183 del 7.8.2023), sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.