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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN CORSO

Corte di Cassazione ordinanza 24.8.2021 n. 23363: gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano un contributo di solidarietà

Leonardo Carbone

Sezioni unite superate dall’autodichia della Cassa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3461 del 13 febbraio 2018 ha confermato il più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sui poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati.

Gioia Rita Telli

Modalità di calcolo della pensione anticipata

Come noto, l’art. 2, comma 2, del Regolamento per le prestazioni previdenziali riconosce all’iscritto la facoltà di anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età

Silvia Caporossi

APPUNTI SULLA TOTALIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Con la totalizzazione internazionale i lavoratori italiani, autonomi o subordinati, che durante la loro vita lavorativa hanno maturato posizioni assicurative anche presso Enti previdenziali  in Stati esteri

Marco Pizzutelli