GUIDA PER NEOAVVOCATI: IMPEGNO SOLENNE, ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE ED ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
01/09/2024
Stampa la paginaNessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell’albo professionale.
E allora vediamo che cosa deve fare colui che ha superato l’esame di abilitazione per poter effettivamente esercitare la professione forense e quali possono essere le domande più frequenti del neoavvocato dopo il superamento della prova d’esame.
I primi quesiti che solitamente il giovane avvocato si pone sono:
Come funziona il c.d. Giuramento?
La Legge Professionale, anzitutto, non parla di giuramento dell’avvocato, bensì di impegno solenne. L’art. 8 della Legge Professionale prevede che per esercitare la professione, l'avvocato debba assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento”.
Dopo aver prestato impegno solenne, posso iscrivermi all’albo? Che cosa concretamente devo fare e a quale Ordine mi devo iscrivere?
Vediamo quali sono i requisiti previsti dall’art. 17 della Legge Professionale per l’iscrizione all’albo degli avvocati:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380e 381 del Codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
L'accertamento dei suddetti requisiti è compiuto dal Consiglio dell'Ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
La norma prevede che sia consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento e che la domanda di iscrizione vada rivolta al Consiglio dell'Ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale. La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
Che documentazione serve, quindi, per richiedere iscrizione all’albo?
La richiesta di iscrizione all'albo deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di riferimento unitamente al codice fiscale ed alla carta d'identità del richiedente.
La domanda si compone di un modulo per la tutela dei dati personali e di un modulo di autocertificazione, dove i professionisti attestano di:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso delle capacità civili;
c) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
d) aver conseguito la laurea in Giurisprudenza;
e) aver superato l'Esame di Stato specificando data e Corte d'Appello presso la quale è stato sostenuto l'esame;
f) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale dove ha sede il Consiglio dell'Ordine.
Per essere ammessi all'albo degli avvocati, inoltre, i professionisti devono dichiarare di non avere in corso procedimenti penali e di non essere stati mai condannati per gravi reati come stragi o associazioni mafiose, nonché specifici delitti contro l'amministrazione della giustizia che, se commessi da avvocati, diventano più riprovevoli.
Possono iscriversi all'albo degli avvocati anche i cittadini stranieri che:
a) hanno ottenuto una laurea presso un'università italiana e hanno sostenuto l'Esame di Stato;
b) hanno ottenuto il titolo di avvocato presso un altro Stato membro dell'Unione europea;
c) hanno ottenuto il titolo di avvocato presso un altro Stato al di fuori dall'Unione europea, ma hanno ottenuto il riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e hanno superato la prova attitudinale presso il CNF.
Una volta ricevuta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine valuta la richiesta del cittadino straniero e decide se accettare o meno la sua iscrizione all'albo degli avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine che termini ha per iscrivermi? Potrebbe rigettare la mia richiesta di iscrizione?
Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12.
La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato.
Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF.
Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
Quali sono i costi per l'iscrizione all'albo degli avvocati?
Per essere ammessi all'albo degli avvocati, i professionisti devono presentare la richiesta di iscrizione comprensiva di marca da bollo di 16,00 euro e devono provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione.
La quota di iscrizione all'albo degli avvocati varia di città in città e per conoscere il costo esatto è necessario verificare le quote associative dell'albo presso il quale si fa domanda di iscrizione.
Come funziona l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense?
Quando un professionista viene iscritto all'albo degli avvocati della sua zona di riferimento, in automatico viene iscritto anche alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.
L'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense è obbligatoria e prevede il pagamento dei contributi previdenziali previsti per gli avvocati.
Ogni professionista può scegliere di avere anche forme pensionistiche private e volontarie, ma esse non possono sostituirsi alla Cassa nazionale.
Pertanto, l’iscrizione avviene in automatico e non serve alcuna richiesta né alcun adempimento.
Ai giovani avvocati, per i primi anni di iscrizione Cassa, sono riconosciute particolari agevolazioni contributive previste dagli artt. 24, 25, 26 del Regolamento unico della Previdenza forense, come segue:
a) Riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo per i primi 6 anni, qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del 35° anno di età;
b) Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto viene riscosso per metà nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l’altra metà residua (con il riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:
- in via obbligatoria: in sede di autoliquidazione del Mod. 5 nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore ad € 10.300,00; in tal caso, il dovuto è ripartito nelle consuete 2 rate di autoliquidazione del 31 luglio e del 31 dicembre;
- in via facoltativa: annualmente o entro il tempo massimo del 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ottavo anno di iscrizione Albo/Cassa, qualora il reddito professionale sia inferiore ad € 10.300,00.
Il contributo integrativo minimo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’albo; per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.
È comunque sempre dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato in sede di Modello 5.