La disciplina previdenziale per gli avvocati che esercitano all’estero
12/03/2018
Stampa la pagina
Al riguardo è necessario distinguere le due fattispecie relative ai casi in cui Avvocati iscritti all’Albo italiano esercitino la propria attività anche in un Paese dell’Unione Europea ovvero in uno al di fuori dell’area comune europea. Nel primo caso i regolamenti comunitari hanno espressamente disciplinato la materia. Il Regolamento Ce n. 883/2004, al comma 2, infatti, stabilisce che “la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività”. La detta norma, pertanto, nel disciplinare l’ipotesi di cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri, per l’individuazione della normativa applicabile ha confermato il criterio della residenza – già indicato nella previgente normativa di cui all’art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CE n. 1408/1971 – aggiungendo l’ulteriore requisito relativo alla circostanza che il professionista svolga nello Stato di residenza “una parte sostanziale della sua attività”.
L’art. 14 del Regolamento CE n. 987/2009, al comma 8, ha chiarito che “per parte sostanziale di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, esercitata in uno Stato membro, si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore” e che il criterio indicativo per stabilire se una parte delle attività sia svolta in uno Stato membro, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, è “il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito”.
L’art. 1 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della l. n. 247/2012, legge di riforma dell’ordinamento della professione forense, ha perfettamente recepito i predetti dettami comunitari statuendo che per gli iscritti in un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in uno Stato membro dell’Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
Al riguardo la giurisprudenza si è espressa in maniera univoca nel rilevare come, sulla base dei regolamenti comunitari, l’unico metodo per la definizione della legislazione applicabile sia quello della determinazione della parte sostanziale dell’attività professionale. In particolare, la Corte d’Appello di Brescia, con la recentissima sentenza n. 411/2017, nel ribadire quanto statuito dai citati Regolamenti Comunitari relativamente alla “parte sostanziale” dell’attività professionale quale unico criterio per la determinazione della legislazione applicabile, ha escluso che, sulla base della normativa esistente sia configurabile un diritto di “opzione” in favore di una Cassa straniera rilevando, peraltro, come l’unica facoltà di opzione, prima dell’entrata in vigore della l. n. 247/2012, fosse quella riservata, ai fini della trasmissione della comunicazione reddituale annuale ex art. 17 l. n. 576/1980, ai professionisti che avessero già optato per una delle altre Casse professionali in virtù di specifica previsione di legge.
Nel caso in cui, invece, l’avvocato eserciti la propria attività professionale fuori dai confini dell’U.E. gli unici criteri per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile saranno dati da apposite Convenzioni vigenti tra l’Italia e tali Stati (vedasi ad esempio l’accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale del 23/05/1973).
Al riguardo, si precisa che la recente sentenza n. 182/2018 emessa dal Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di una professionista che contestava l’obbligo di iscrizione alla Cassa esercitando la propria attività professionale negli Emirati Arabi Uniti rilevando come la Convenzione esistente tra Italia e UAE, disciplinando esclusivamente le imposte, non fosse applicabile alla fattispecie in esame.
In merito si evidenzia, infine, che la Corte Europea, nella causa C – 45/17 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato francese, nel procedimento proposto dal cittadino francese Frederic Jahin, residente ed assoggettato a un regime privato di previdenza sociale in Cina, contro i Ministeri dell’Economia e degli Affari sociali francesi, è stata chiamata a giudicare se il fatto che una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato terzo rispetto all’Unione sia assoggettata, come le persone iscritte alla previdenza sociale francese ai prelievi sui redditi da capitale previsti dalla legislazione francese rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento comunitario n. 883/2004 mentre una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese non può esservi assoggettata, costituisca una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.
Con sentenza del 18/01/2018 la Corte, pur rilevando che la predetta esclusione, può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto i cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro dell’UE potrebbero beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai cittadini francesi che risiedono in uno Stato extra UE e sono iscritti a un regime previdenziale di tale Stato giustifica tale differenziazione sulla base del fatto che esiste una differenza oggettiva tra, da un lato, un cittadino francese che risiede in uno Stato terzo ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e dall’altro un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro. Solo quest’ultimo, infatti, può beneficiare in ragione del suo spostamento all’interno dell’Unione, del principio dell’unicità della legislazione in materia di previdenza sociale che, è, invece esclusa per chi esercita la propria professione fuori dai confini dell’UE.
Alla luce di quanto esposto, i redditi patrimoniali dei cittadini francesi che lavorano in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’UE possono essere assoggettati ai contributi sociali francesi.
Dott. Pierpaolo Aquilino - Area giuridico legale Cassa Forense