Pierpaolo Aquilino

La disciplina previdenziale per gli avvocati che esercitano all’estero

L’accresciuta mobilità dei lavoratori in una società globalizzata in cui non esistono più né Patrie né confini sta interessando in maniera sempre più consistente anche il mondo dell’Avvocatura italiana. Tali dinamiche hanno fatto sì che si creassero diverse problematiche in ordine alla determinazione della legislazione applicabile in materia previdenziale per quei professionisti che, pur mantenendo l’iscrizione all’Albo italiano, esercitino la propria professione in uno Stato estero.

Praticanti avvocati: la scadenza del patrocinio è automatica

Con riferimento alla problematica degli effetti che comporta la scadenza automatica del patrocinio per i praticanti abilitati, la suprema Corte è recentemente intervenuta in due occasioni. Per meglio comprendere la portata degli interventi degli ermellini è, però, necessario premettere il quadro normativo che disciplinava la fattispecie in oggetto prima dell’entrata in vigore della l. n. 247/2012.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

Visita la rubrica

Iscrizione alla newsletter CFnews.it

Per iscriverti alla newsletter inserisci la tua email nel campo di input qui sotto ed assicurati di aver confermato la lettura dell'Informativa.