CONVIVENZA MORE UXORIO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

di Leonardo Carbone

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Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito “affectionis vel benevolentiae causa” (di natura gratuita), ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (Cass. 28.3.2018 n. 7703).

Con riferimento specifico ad un rapporto lavorativo reso nell’ambito di una convivenza more uxorio, occorre evidenziare che le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex art.2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, e si configurano come adempimento di una obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

L’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente more uxorio costituisce una obbligazione naturale  quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato. Non si può, però, escludere che talvolta essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale però deve fornirsi prova rigorosa.

La Suprema Corte con ordinanza 11.4.2024 n.9776, con riferimento ad una convivenza more uxorio, ha dichiarato la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta da una donna nell’esercizio commerciale del convivente more uxorio, evidenziando come “l’accertamento dell’eterodirezione deve essere calato nello specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza  more uxorio,  instauratosi ..., alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l’elemento della etero direzione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento …nella organizzazione di lavoro …e l’assenza in capo alla stessa di autonomia gestionale”.

Con riferimento ad una relazione sentimentale tra datore di lavoro ed una dipendente, la Cassazione, con sentenza 26.1.2009 n. 1833, conferma la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sussistenza del vincolo di subordinazione (e non di prestazione affectionis vel benevolentiae causa),atteso che la convivenza era stata sovente interrotta e non vi era alcuna condivisione del tenore di vita in relazione ai cospicui redditi dell’attività commerciale, avendo l’interessata beneficiato solo di  alcune elargizioni, quali l’uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito  e  prelevamento  gratuito di abiti dal negozio.

Aggiungasi che la Cassazione con sentenza 25.1.2016 n.1266 ha affermato che al termine di un periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell'altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno, costituendo obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., conformemente al dettato costituzionale di cui all'art. 2.

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