CASSA FORENSE PASSA A PAGOPA: UNA NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
La piattaforma PagoPA potrà essere utilizzata dagli iscritti Cassa Forense per pagare i contributi previdenziali in autoliquidazione mod.5/2021..
La piattaforma PagoPA potrà essere utilizzata dagli iscritti Cassa Forense per pagare i contributi previdenziali in autoliquidazione mod.5/2021..
Il d.l. 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28.3.2019 n.26 (c.d. legge sul reddito di cittadinanza), all’art.18-bis ha previsto la sospensione dei trattamenti previdenziali nei confronti di soggetti condannati, evasi e latitanti
Sotto il profilo contributivo la sospensione volontaria dall'Albo e, dunque, la conseguente cancellazione dalla Cassa, comporta il venir meno dell’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno successivo a quello della sospensione/cancellazione, diversi sono, invece, gli effetti della sospensione/cancellazione dal punto di...
Le Casse previdenziali sarebbero private ed autonome dal 1994 (d.lgs. 509/1994). Uso il condizionale per le ragioni che poi illustrerò. Non godono però esse di finanziamenti pubblici ma sono “vigilate” perché trattano la materia previdenziale, che si ritiene avere veste pubblicistica.
L’art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha introdotto le modifiche, fortemente richieste dal Consiglio nazionale forense e da Cassa forense, rendendo finalmente possibile compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato
Magistrati onorari confermati , legge numero 234 del 30 dicembre 2021 : nulla è cambiato ai fini previdenziali per i magistrati onorari che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività, per coloro che invece optano per il regime di esclusività la situazione “previdenziale” non è chiara
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 29.7.2021 n.21764, hanno confermato l’indirizzo giurisprudenziale nel senso che i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, devono essere obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici presso...
Corte di Cassazione ordinanza 24.8.2021 n. 23363: gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano un contributo di solidarietà
APE (anticipo di pensione), un acronimo, divenuto famigliare, che ci "ronza" nella testa da qualche tempo, frutto della inesauribile fantasia dei nostri politici, per identificare l’ennesima riforma del sistema pensionistico pubblico, cantiere sempre aperto e quanto mai irrequieto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3461 del 13 febbraio 2018 ha confermato il più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sui poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati.