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La prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato

L’avvocato per recuperare il suo credito professionale non deve restare inerte oltre un determinato lasso di tempo, in quanto il suo diritto per il compenso dell’opera prestata è “assoggettato” a due prescrizioni: prescrizione presuntiva triennale (art.2956 cod.civ.) e prescrizione ordinaria decennale (art.2946 cod.civ.).

Avv. Leonardo Carbone

La costituzione del rapporto previdenziale forense

Nell’anno del 60° anniversario dell’istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, celebrato lo scorso settembre, la legge n. 247 del 2012 sul nuovo ordinamento della professione di avvocato ha introdotto un’importantissima novità in materia previdenziale, quella dell’obbligo della iscrizione alla Cassa per tutti gli...

Alberto Bagnoli