La giustizia civile ai tempi del COVID-19

di Avv. Alessandra Capuano Branca - Ida Grimaldi

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Con D.L. n.18 del 17 marzo 2020 il nostro legislatore, all’art. 83, commi da 1 a 7, al fine di contrastare e contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, interviene anche in materia di giustizia civile con particolare riguardo alla possibilità in tale periodo di svolgere attività di udienza.

Ragioni di urgenza hanno portato alla previsione di poche regole generali, demandando ai Capi degli Uffici l’adozione di “misure organizzative che, se da un lato sono finalizzate al contenimento del contagio e alla tutela della salute sia collettiva sia personale, dall'altro devono garantire, anche in tale drammatico periodo, il rispetto dei diritti fondamentali e consentire, quindi, quanto possibile, lo svolgimento dell’attività giudiziaria civile. 

La norma dell'art.83 co.7 del DL 17.3.2020 n.18, nel delimitare l'ambito dell'intervento organizzativo dei Capi degli Uffici, consente loro di prevedere lo svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto (lett.f), ovvero di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020 , se non urgenti e indifferibili (lett.g), nonché di effettuare l'udienza in forma scritta (lett.h).

Ciascuna di tali ipotesi merita approfondimento ma, per il momento e data l'urgenza di provvedere all'organizzazione degli studi legali degli Avvocati Civilisti, è opportuno soffermarsi sulla lettera f) del comma 7 citato e sulle problematiche che essa solleva.

In primo luogo, la lettera della legge chiarisce che i collegamenti da remoto debbano essere quelli "individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia".

Detto provvedimento, benché non risulti citato dalla norma in commento, sembrerebbe essere quello del 10 marzo 2020, che tuttavia non contiene la regolamentazione dei collegamenti, bensì la sola individuazione delle piattaforme telematiche con le quali effettuarli (Teams for Business e Skype for Business). 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 1° aprile 2020, integrando la delibera in data 26 marzo 2020 “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19”, ha fornito linee guida per la gestione delle udienze civili anche presso il Tribunale per i minorenni.

Anche il CNF ha redatto delle linee guida, allo stato intitolate  “proposta di protocollo”, che ricalcano le decisioni assunte dal CSM.

Tuttavia le uniche linee guida vincolanti per i Magistrati per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo di vigenza della legislazione eccezionale, sono quelle impartite dai capi dei Singoli Uffici, come espressamente previsto dalla lett. d), co.7 dell’ art.. 83 del citato DL 18/2020.

Il che ha determinato il fiorire di numerosi provvedimenti locali non coordinati tra loro ed altresì comprensibilmente incompleti, atteso che è arduo mettere a punto in tempi brevi una visione compiuta della diversa incidenza che le disposizioni organizzative avranno sulla peculiarità dei singoli riti.

Bisogna anche aggiungere che si tratta di un compito che sarebbe bene affidare agli studiosi del processo, per evitare pericolose improvvisazioni delle quali si intravedono già molti segnali.

Ribadito che tali disposizioni organizzative saranno valevoli per l'intero periodo successivo alla cessazione della fase di sospensione dei termini, ovvero fino al 30 giugno 2020 salvo proroghe necessitate, oggi non calcolabili ma prevedibili, val la pena chiedersi che cosa cambierà nel processo e nell'esercizio del ruolo dell'Avvocato civilista, a partire dalla cessazione del periodo di acuta emergenza e fino alla fine dell'epidemia. 

Appare subito chiaro che le principali differenze, rispetto ad un "prima" che non sembra destinato ripresentarsi a breve, incidono sulla conduzione delle udienze che potranno essere tenute in modalità telematica o non tenute affatto.

Entrambe le eventualità erano state da tempo prese in considerazione, nel corso del pressoché perpetuo dibattito nazionale sulla costante condizione di "riformabilità" del processo civile. Dell'eliminazione della maggior parte delle udienze, infatti, si discute già da tempo, per contrastare quello che da più parti viene indicato come "spreco dell'udienza", corrispondente ad un eccessivo impiego di energia del Magistrato in attività non direttamente correlate alla produttività. 

Va detto che, tale visione, di stampo che definiremo "aziendalista", non trova il sostegno della maggior parte degli studiosi della procedura civile che, al contrario, sono ancora fermamente critici nei confronti dei recenti interventi legislativi che hanno sostanzialmente eliminato l'udienza di discussione innanzi alla Corte di Cassazione.

Auspichiamo perciò una riflessione collettiva dell’avvocatura sulle prospettive di questa legislazione “temporanea”, nella convinzione che proprio nei momenti di massima emergenza é necessario avere ben chiari i principi ispiratori della nostra azione, che si riassumono nell'obbligo di salvaguardare il diritto di difesa attraverso il rispetto del contraddittorio sul quale si fonda il principio costituzionale del giusto processo. 

Ciò non significa che agli Avvocati sfugga l'esigenza di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria dell'attuale stato emergenziale, ma semplicemente che tale esigenza non debba essere confusa con altre, magari preesistenti e tuttavia risolvibili con un intervento legislativo di riforma organica del codice di procedura civile.

Avv. Alessandra Capuano Branca – Presidente Camera Civile Vicenza

Avv. Ida Grimaldi – Delegata Cassa Forense


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