MESSA ALLA PROVA PER UNA SECONDA VOLTA: SÌ DELLA CONSULTA SE IL REATO È CONTINUATO
Con la recente pronuncia n. 174 del 12.7.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168 bis comma 4 del Codice Penale
Con la recente pronuncia n. 174 del 12.7.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168 bis comma 4 del Codice Penale
La legittimità costituzionale della previsione dell'obbligo per il Giudice civile di essere fisicamente presente presso l'ufficio giudiziario
In questi mesi tutti i mezzi di comunicazione ci hanno informato che l’avvocatura è una casta che difende egoisticamente i propri interessi, in danno della collettività.Partiamo dalle origini della Carta: l’avvocatura ha rilievo costituzionale. Il riferimento costituzionale più evidente è certo quello dell'art. 24 Cost. inerente il diritto...
LEGGE COSTITUZIONALE 12/10/2019 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 12/10/2019 N 240), DECRETO LEGGE 26/10/2019 N. 124, DECR. LEG.VO 7/8/2019 N 114 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 16/10/2010 N 243)
Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale Sezione Lavoro di Catania dell' 1/2/21 in materia di iscrizione alla gestione separata da parte dei liberi professionisti
Gli anni ‘70 sono stati anni di grandi ed importanti conquiste legislative, di speranze per l’affermazione di diritti in leggi ordinarie di ispirazione costituzionale
La Carta costituzionale scolpisce con sacralità alcuni diritti inviolabili. Tra di essi rilevante è il diritto alla difesa. L’art. 24 Cost. sancisce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.” (co. I) e che “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” (co. II).
La Corte Costituzionale con la sentenza del 14.10.2022 n.210 “ritorna” – con riferimento alle Camere di Commercio - sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa
Concorso di circostanze aggravanti: Il Tribunale ordinario di Firenze (G.U.P.) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 69, co 4, c.p. per violazione degli artt. 3 e 27, co 3, Cost.
E così la Corte Costituzionale, ancora una volta, si è trovata a dover prendere posizione su una questione che tocca corde importanti della cultura giuridica del Paese, come quella in materia di cognome ai figli.