L’obbligo informativo dell’avvocato prima di far sottoscrivere la procura ad mediationem
Prima di far sottoscrivere una procura ad litem o ad mediationem per assistere la parte è importante conoscere gli obblighi informativi gravanti su ogni legale
Prima di far sottoscrivere una procura ad litem o ad mediationem per assistere la parte è importante conoscere gli obblighi informativi gravanti su ogni legale
I dati ministeriali del I trimestre 2025 confermano un punto chiave: la mediazione funziona quando le parti partecipano effettivamente. Proprio su questo presupposto interviene la Riforma Cartabia, rafforzando le sanzioni per la totale assenza colpevole alla mediazione obbligatoria
Riservatezza nella negoziazione assistita: il CNF conferma l’illecito disciplinare per l’uso in giudizio delle proposte conciliative.
Esame avvocato 2026: nuove prove scritte e orale, requisiti e criteri di valutazione del decreto legge.
Dal 15 giugno le amministrazioni pubbliche dovranno verificare i debiti fiscali dei professionisti prima di pagare le fatture. Una misura che rischia di trasformare il credito professionale in uno strumento di riscossione fiscale, con effetti discriminatori rispetto alle imprese.
Anche quest’anno gli avvocati potranno compensare i crediti per spese, diritti e onorari maturati e non ancora saldati non solo con imposte e tasse (inclusa l’IVA) ma anche con i contributi previdenziali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte che impediva all’imputato di citare la compagnia assicurativa come responsabile civile nel processo penale
Dal 15 gennaio 2026 sarà operativo l’Arbitro Assicurativo, nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.
L’ordinanza n. 803 del 14 gennaio 2026 della Cassazione ribadisce che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., il compenso forense va pattuito per iscritto, altrimenti l’accordo è nullo.
A colpi di pronunce giudiziali, la singolare vicenda di un progetto di riparto parziale nei 10 anni successivi alla sua presentazione.