Gestione separata INPS - Legge n. 335/1995
I PROFESSIONISTI CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA SONO TENUTI ALLA RICHIESTA IMPOSITIVA INPS?
I PROFESSIONISTI CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA SONO TENUTI ALLA RICHIESTA IMPOSITIVA INPS?
I PROFESSIONISTI CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA SONO TENUTI ALLA RICHIESTA IMPOSITIVA INPS?
Il primo comma dell’art. 19 della legge n. 576/1980, stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense
L’art.13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali di Cassa Forense prevede, a decorrere dal 2013, la parziale valorizzazione della contribuzione soggettiva versata dagli iscritti che, dopo il pensionamento di vecchiaia, abbiano proseguito l’attività lavorativa
L’omissione dei contributi previdenziali ha natura civilistica: prescrizione decennale. L’inosservanza degli obblighi dichiarativi ha natura amministrativa: prescrizione quinquennale. Le sanzioni seguono il medesimo regime
La ricongiunzione contributiva, la totalizzazione e il cumulo per le posizioni assicurative costituite presso le varie casse di previdenza
Anche gli avvocati - con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’art.21 della l. n.247/2012, in base al quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale - che hanno esercitato, come seconda attività ed in forma non abituale, quella libero professionale di avvocato,...
Anche a Cassa Forense, come ad altri Enti previdenziali privati, è arrivata in questi giorni la risposta alla lettera di diffida, inviata all’Agenzia dell’Entrate Riscossione, per chiarire la propria posizione rispetto alla misura contenuta nella Legge di Bilancio 2019, denominata “saldo e stralcio” (art. 1, comma 185 e ss. Della Legge 145/2018).
Gestione separata INPS Avvocati sentenza n.104/2022 :l'obbligo per gli avvocati sotto soglia d'iscriversi alla gestione separata è legittimo
La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 16 luglio 2020 ha stabilito che l’indennizzo per le vittime di reati non può essere ritenuto come «equo ed adeguato» ai sensi della direttiva 2004/80/CE