La prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia

di Giuseppe Sgarioto

Stampa la pagina
foto

L’art.13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali di Cassa Forense prevede, a decorrere dal 2013, la parziale valorizzazione della contribuzione soggettiva versata dagli iscritti che, dopo il pensionamento di vecchiaia, abbiano proseguito l’attività lavorativa.

La normativa previdenziale forense prevede, infatti, per i pensionati di vecchiaia, sia retributiva sia contributiva, che continuino nell'esercizio della professione, l’obbligo di versare, dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione o dell’ultimo supplemento ove previsto, la contribuzione soggettiva sul reddito professionale netto.

La misura della contribuzione è pari al 50% di quella prevista per gli iscritti non pensionati (quindi il 7,25% per l’anno 2020, il 7,50% a dal 2021) fino al previsto tetto reddituale, oltre al 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto. 

L’istituto disciplinato dall’art.13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (riproposto dall’art. 59 del Regolamento Unico che entrerà in vigore dal 01.01.2021) dispone che agli avvocati che godono di pensione di vecchiaia, venga riconosciuto al momento della cancellazione da tutti gli albi professionali, il diritto a una speciale indennità una tantum, la c.d.

"Prestazione contributiva”, che consiste nella “restituzione” di una parte della contribuzione soggettiva versata entro il “tetto” e dopo il pensionamento.

L’indennità è determinata rivalutando (con il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995) i contributi soggettivi versati, dall'anno successivo a quello di pensionamento, sul reddito professionale dichiarato entro il “tetto reddituale”; la quota “retrocessa”  è pari al 2% per gli anni dal 2013 al 2016, al 2,25% per gli anni dal 2017 al 2020 e al 2,50% dall'anno 2021 in poi. 

La restante percentuale del 5%, così come  quella del 3% versata sul reddito oltre il “tetto” e dopo il pensionamento a titolo di contributo soggettivo, resta invece destinata a solidarietà.

La prestazione, che sarà liquidata in unica soluzione, dovrà essere richiesta dall'iscritto dopo la cancellazione da tutti gli Albi professionali o, in caso di premorienza, dagli eredi.

Avv. Giuseppe Sgarioto – Delegato Cassa Forense


Altri in PREVIDENZA