Avvocati ed iscrizione alla gestione separata Inps

di Avv. Leonardo Carbone Avvocato

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Anche gli avvocati - con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’art.21 della l. n.247/2012, in base al quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale - che hanno esercitato, come seconda attività ed in forma non abituale, quella libero professionale di avvocato, sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps ed a versare i relativi contributi (Cass. 12.12.2018 n.32167), non essendo sufficiente per l’esimente da tale obbligo il versamento alla Cassa forense del contributo integrativo.

Infatti, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale sussiste l’obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla Gestione separata Inps per i professionisti che versano alla relativa cassa di previdenza un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la propria cassa di previdenza (per varie ragioni, es. per reddito inferiore ad un certo importo).

E ciò in quanto l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell’art.2, comma 26, l.n.335 del 1995, come chiarito dall’art.18, comma 12, d.l. n.98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti,”per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps”.

Non incide su tale conclusione nemmeno la circostanza dell’eventuale non utilità della contribuzione versata presso la Gestione separata a seguito della iscrizione d’ufficio, posto che dall'obbligo introdotto dall’art.2, comma 26, l.n.335/95 ne consegue che la gestione separata Inps “è chiamata fondamentalmente a rappresentare un’ulteriore gestione dell’assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti”, ampliando così la sfera di cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

La Corte di Cassazione ha ormai “esaminato” la posizione previdenziale di gran parte delle categorie professionali: ha “iniziato” con gli ingegneri ed architetti non iscritti ad Inarcassa (Cass. 21.12.2018 n. 33313; Cass. 14.12.2018 n.32507; Cass. 14.12.2018 n.32505; Cass. 12.12.2018 n. 32166), per passare ai dottori commercialisti ( Cass. 14.12.2018 n.32508; Cass. 14.12.2018 n.32506)….e per finire agli avvocati (Cass.12.12.2018 n.32167).

Con riferimento agli avvocati, occorre ribadire e precisare che la fattispecie esaminata è antecedente all'entrata in vigore della legge 31.12.2012 n.247, e riguarda il ricorso di un avvocato che – sempre per il periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art.21 l.n.247/2012 - svolgendo l’attività professionale in modo saltuario non era tenuto ad iscriversi alla cassa e ad effettuare versamenti alla stessa Cassa forense.

In pratica l’avvocato riteneva di non assoggettare il reddito professionale conseguente alla sua occasionale attività professionale ad alcuna contribuzione previdenziale; la Suprema Corte con la citata sentenza n.32167/2018 ha invece statuito che l’iscrizione alla gestione separata Inps è rivolta a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale ma anche occasionale di una attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo professionale.

Tale obbligo viene meno solo se il reddito professionale prodotto dall'esercizio dell’attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa categoriale previdenziale (non essendo sufficiente il versamento alla cassa del solo contributo integrativo, conseguente alla semplice iscrizione all’albo).

Avv. Leonardo Carbone, Foro di Ascoli Piceno, Direttore Responsabile CFnews.it


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