Leonardo Carbone Avvocato

Avvocati ed iscrizione alla gestione separata Inps

Anche gli avvocati - con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’art.21 della l. n.247/2012, in base al quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale - che hanno esercitato, come seconda attività ed in forma non abituale, quella libero professionale di avvocato, sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps ed a versare i relativi contributi (Cass. 12.12.2018 n.32167), non essendo sufficiente per l’esimente da tale obbligo il versamento alla Cassa forense del contributo integrativo.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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