Avvocati ed iscrizione alla gestione separata Inps
Anche gli avvocati - con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’art.21 della l. n.247/2012, in base al quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli...
Anche gli avvocati - con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’art.21 della l. n.247/2012, in base al quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli...
In relazione all'anno in cui si matura il diritto a pensione continua ad applicarsi l'ordinario regime contributivo previsto per l'iscritto non pensionato. A partire dall'anno successivo, il pensionato attivo dovrà corrispondere il 12% sul reddito dichiarato entro il tetto pensionistico (fissato ad Euro 130.000,00 per l'anno 2025), più il 3% per il reddito eventualmente eccedente il predetto tetto; rispetto al Volume di Affari IVA dichiarato, continua ad applicarsi l'aliquota del 4% con previsione di un contributo minimo pari ad Euro 350,00 (per l'anno 2025), oltre al contributo solidaristico di maternità. Sempre a partire dall'anno 2025 il pensionato attivo beneficerà della reintroduzione dei supplementi triennali di pensione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense.