EMERGENZA COVID-19: L’IMPATTO SUI CONTRATTI
Le misure restrittive imposte per il contenimento dell’epidemia sanitaria da COVID-19 hanno causato inevitabili ripercussioni giuridiche
Le misure restrittive imposte per il contenimento dell’epidemia sanitaria da COVID-19 hanno causato inevitabili ripercussioni giuridiche
La prosecuzione dell’attività professionale deve quindi avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino un adeguato livello di protezione espressamente previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19
Vi è una presunzione iuris tantum in forza della quale, in mancanza di prova scritta di una diversa volontà delle parti, è dovuto il compenso previsto per l’attività svolta da un solo avvocato anche se concretamente la prestazione è stata eseguita da più avvocati.
E’ ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il credito del professionista derivante dall'attività di consulenza e assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda è prededucibile senza che sia necessario verificare il risultato delle prestazioni svolte
Il Governo, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è intervenuto con misure speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga. Quali sono le principali novità?
I nuovi prodotti di liquidità nell'ambito delle convenzioni vigenti con Banca Nazionale del Lavoro e Banca Popolare di Sondrio.
Si comunica che per la seconda annualità assicurativa (1.4.2020 – 31.3.2021) della polizza di tutela sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, sottoscritta da Cassa Forense con Unisalute S.p.A
La compilazione web del modello 5, si effettua tramite il sito www.cassaforense.it- accesso riservato - posizione personale utilizzando il proprio codice meccanografico e pin
Dal 2021 gli Avvocati potranno utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale
Il nuovo disposto, se di indubbio vantaggio per le persone fisiche singole, cui è riservato, va a discapito delle società tra professionisti e finisce, quindi, con lo scoraggiare ogni forma di aggregazione e associazione professionale tra liberi professionisti ai quali, per beneficiare delle agevolazioni riservate sino al tetto dei 65.000,00 euro,...