Concordato preventivo, successivo fallimento e prededuzione del compenso dell’avvocato

di Leonardo Carbone

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Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, L.F., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocazione, debba essere accertato con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. 15 maggio 2020 n. 9027; Cass. 9 gennaio 2020 n.220; Cass. 16 maggio 2018 n. 12017; Cass. 25 gennaio 2018 n. 1896; Cass. 5 marzo 2014 n. 5098; Trib. Roma 22 gennaio 2015).

La ragione specifica di tale affermazione va ritenuta nell'essere l’ammissione al concordato in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacché la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi di impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio (Cass. 17 aprile 2014, n. 8958).

 E’ ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il credito del professionista derivante dall’attività di consulenza e assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda è prededucibile senza che sia necessario verificare il risultato delle prestazioni svolte oppure la loro utilità per la massa. 

   In ordine alla prededuzione di crediti del professionista sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, il novellato art. 111, comma 2, L.F. detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa In pratica, al fine di riconoscere la prededuzione al credito del professionista, è sufficiente che l’attività svolta dal professionista sia finalizzata alla presentazione della domanda di concordato (Cass. 11 novembre 2016 n. 23108).

In ipotesi di concordato preventivo con fallimento successivo, quindi, i crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo, senza che debba verificarsi il risultato delle prestazioni da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa (Cass. 5 dicembre 2016 n. 24791; Trib. Cuneo 10 dicembre 2015); il credito in questione va soddisfatto in prededuzione (nel successivo fallimento), senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post  che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

  L’ammissione del credito  dell’avvocato  in prededuzione, “subisce” però alcune eccezioni. Infatti, si è  specificato che:

  • non è prededucibile in quanto non “sorto in funzione” della procedura, il credito dell’avvocato per l’attività di difesa in giudizi già pendenti alla data di deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (Cass. 5 marzo 2014 n. 5098);
  • il credito del professionista che abbia predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo non è prededucibile nel successivo fallimento ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso fosse a conoscenza (Cass. 15 maggio 2020 n. 9027.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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