IL MODELLO 5/2020 - PROCEDURA DI INVIO IN LINEA DAL 20 LUGLIO

di Paola Ilarioni

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La compilazione web del modello 5, si  effettua tramite il sito www.cassaforense.it- accesso riservato - posizione personale  utilizzando il proprio codice meccanografico e pin.  

Il Mod 5 calcola automaticamente la contribuzione dovuta, in base al reddito netto professionale ed al volume d’affari inserito, tenendo conto dello status del dichiarante: avvocato iscritto o pensionato, avvocato con agevolazione nei primi otto anni o praticante.

Il Mod 5 va inviato da tutti gli iscritti a Cassa anche in caso di reddito zero.

Il termine di invio e di pagamento del modello 5/2020 

L’invio - ordinariamente fissato al 30 settembre - è differito al 31.12.2020.

Il pagamento dei contributi in autoliquidazione potrà essere effettuato con diverse modalità che andranno scelte al momento dell’invio del Mod.5.

La scelta fra le modalità  di pagamento  è obbligatoria; in difetto, il sistema non consente di proseguire nella compilazione del Mod.5. La scelta effettuata diviene   irrevocabile con l’invio del Mod.5.

I contributi dovuti in autoliquidazione per l’anno 2020 potranno essere corrisposti, previa scelta obbligatoria e irrevocabile, con le seguenti modalità alternative:

  • nelle consuete due rate con scadenza 31.7 e 31.12 a mezzo MAV. E’ la scelta più flessibile in quanto consente di frazionare il pagamento. La data di pagamento della prima rata può essere i variata a condizione che il pagamento delle due rate avvenga entro il 31.12.2020;
  • in unica soluzione entro il 31.12.2020, a mezzo MAV senza interessi e sanzioni;
  • in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022, a mezzo MAV maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni; tale interesse verrà calcolato con riferimento alla prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la seconda dal 01.01.2021 al 30.03.2022.
  • mediante iscrizione nel ruolo 2021 (ruolo che sarà formato a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell’1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 01.01.2021 al 31.10.2021 (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta per contributo soggettivo e contributo integrativo risulti inferiore a € 30,00 il versamento dovrà essere effettuato necessariamente entro il 31.12.2020.  

Vige  il principio della tolleranza nel ritardo nel versamento dei contributi che, se contenuto entro gli otto giorni successivi alla data della scadenza, ovvero entro l’ 08.01.2021,  esclude l’applicazione di sanzioni.

Tale tolleranza per il mod. 5/2020 è estesa all'invio della dichiarazione. 

Nel caso di ritardo dell’invio del modello 5/2020, oltre l’8.01.2021, il termine dal quale considerare un eventuale inadempimento contributivo viene ricondotto al 31.12.2020. 

Resta confermata al 31.12.2020, con la tolleranza degli otto giorni la data di scadenza:

  • per il versamento del contributo modulare volontario relativo all'anno 2019 (rata unica) per chi ha esercitato l’opzione in fase di compilazione del modello 5/2020;
  • per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità (limitata ai primi otto anni di iscrizione).

La misura della contribuzione obbligatoria 

Per l’anno 2019, mod. 5/2020 la misura della contribuzione dovuta dagli iscritti in via ordinaria, che la procedura calcola in automatico,  è pari al:

  • 14,5% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;
  • 4% per il calcolo del contributo integrativo sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.  

Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall'anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la contribuzione dovuta è, invece, pari al: 

  • 7,25% per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%;
  • 4% per il calcolo del contributo integrativo dovuto sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. 

L’importo della contribuzione obbligatoria

Sul reddito 

Il contributo minimo soggettivo dell’anno 2019 è pari a € 2.875,00.

Il tetto reddituale del 2019 è pari ad € 100.200,00.

Per coloro che per l’anno 2019 fruiscono, delle agevolazioni, ex art. 9 del Regolamento  di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della legge n. 247/2012, la misura della contribuzione è la seguente:

  • per reddito netto professionale inferiore ad € 10,300,00 contributo minimo soggettivo pari a € 718,75 se il 2019 è ricompreso nei primi sei anni e € 1.437,50 se il 2019 è ricompreso nei successivi due;
  • per reddito ricompreso fra € 10.300,00 e € 19.828,00 la contribuzione dovuta è pari a € 2.875,00 . Di € 1,437,50, per  chi beneficia della riduzione alla metà;
  • per reddito compreso fra € 19.828,01 e € 100.200,00 oltre ai minimi obbligatori è dovuto  il 14,5% sulla parte di reddito eccedente € 19.828,00;
  • per la parte di reddito professionale superiore a € 100.200,00 è dovuto il 3% . Tale importo non si computa ai fini previdenziali del dichiarante ma va in solidarietà.

Sul volume d’affari

Il contributo integrativo è dovuto nella misura percentuale del 4% sul volume di affari dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IVA; 

Esonero ex art. 10 del Regolamento 

Per coloro cui è  stata accolta per il 2019 la richiesta di esonero, la contribuzione deve essere calcolata in misura percentuale del 14,5% sull'effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 100.200,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull'effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Il contributo dovuto, comunque, resta determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012

Modalità di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione 

Per il pagamento dei contributi in autoliquidazione si richiamano: 

il servizio di predisposizione di M.Av. bancari personalizzati;

il servizio di pagamento tramite carta di credito “Forense Card”;

il servizio di predisposizione di ordini di bonifico e c/c postale personalizzati.

Dott.ssa Paola Ilarioni - Dirigente Normativa, Iscrizioni e Contributi Minimi


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