EMERGENZA COVID-19: L’IMPATTO SUI CONTRATTI

di Giulia Pontarollo

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Le misure restrittive imposte per il contenimento dell’epidemia sanitaria da COVID-19 hanno causato inevitabili ripercussioni giuridiche.

Il principale problema posto agli operatori giuridici è il seguente: cosa accade ai contratti pendenti? Quali sono i rimedi in caso d’inadempimento derivante dall’osservanza delle misure di contenimento?

1) Contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni mobili (vendita, somministrazione ecc.)

Sovente accade

(a) che la merce venga consegnata, ma l’acquirente si rifiuti di pagare il prezzo adducendo generiche difficoltà economiche oppure (b) che il fornitore non possa consegnare la merce nei termini pattuiti o l’acquirente perda interesse a ricevere le forniture (poiché a tali operatori è stata imposta la chiusura delle attività).

Occorre anzitutto verificare se nei contratti vi siano delle clausole di c.d. “forza maggiore che stabiliscano una sospensione dell’obbligazione (e, financo, la risoluzione del contratto) a carico della parte che non vi può adempiere per causa alla medesima non imputabile (clausola spesso contenuta nei contratti internazionali).

In difetto, occorre ricorrere agli istituti previsti dalla legge applicabile al rapporto contrattuale.

Se si tratta di contratti internazionali, occorrerà verificare se sia applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili, che regolamenta espressamente il caso di forza maggiore.

Per i contratti assoggettati alla legge italiana, invece, rilevano gli istituti dell’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e ss.) e la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 c.c. e ss.).

A tali disposizioni si aggiunge l’art. 91 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c. 

Dalle disposizioni citate si evince che solo la parte che sia diretta destinataria delle misure restrittive anti-Covid19 si trova in uno stato d’impossibilità temporaneo di adempiere alla medesima non imputabile: tale è, quindi, la soluzione prospettabile nell’ipotesi “b)” di cui sopra.

Al contrario, nell’ipotesi “a)” l’acquirente non può legittimamente omettere o ritardare il pagamento del prezzo adducendo generiche giustificazioni, potendo semmai invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), ma ciò solo se il rapporto contrattuale è di tipo continuativo o periodico.

Qualora la prestazione delle parti di cui all’ipotesi “b)” sia divenuta definitivamente impossibile (per il decorso di un termine essenziale o perché l’acquirente ha perso l’interesse a ricevere la fornitura - in questo senso cfr. Cass. Civ. 8766/2019) potrebbe essere invocata la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.

2) Contratti di locazione

Si ritiene che, allo stato, sia legittima solo la richiesta di momentanea sospensione e contestuale proroga del termine di pagamento del canone di locazione avanzata, nell'ambito della sola locazione ad uso commerciale, dal conduttore a cui sia stata imposta la chiusura dell’attività esercitata nell'immobile locato; al contrario, la richiesta di remissione o riduzione del canone dovuto per il medesimo periodo è illegittima.

In tal senso depone il combinato disposto degli artt. 91 D.L. 18/20 (per le ragioni anzi illustrate) e 65, il quale, riconoscendo ai conduttori di immobili ad uso commerciale un credito d’imposta per la mensilità di marzo, conferma che il canone di locazione non è automaticamente “stornato” o ridotto.

3) Operazioni straordinarie (cessione quote societarie, affitto/cessione d’azienda, cessione immobiliare)

In tali casi, le negative ripercussioni economiche causate dall'emergenza sanitaria potrebbero rendere antieconomica la conclusione dell’affare o la prosecuzione dello stesso.

È pertanto consigliabile prevedere all'interno di tali contratti (ove non siano ancora conclusi) una condizione risolutiva che determini la risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento (da parte dell’acquirente o dell’azienda/società oggetto del contratto) di un certo target di fatturato 

Avv. Giulia Pontarollo – Foro di Padova


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