SUCCESSIONI: L’INCAPACITÀ DI TESTARE DEVE ESSERE ASSOLUTA E RIGOROSAMENTE PROVATA
L'art. 591 c. 2 n. 3 c.c. dispone che sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.