La Rottamazione quinquies non si applica ai contributi dovuti a Cassa Forense

di Giancarlo Renzetti

Stampa la pagina
foto

L’art.1 comma 82 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che disciplina la rottamazione quinquies, prevede la possibilità di rottamare i debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali, esclusivamente per quelli dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione peraltro di quelli richiesti a seguito di accertamento. 

E’ una previsione normativa completamente diversa rispetto a quella di cui alla Rottamazione‑quater L. 197/2022 (Legge di Bilano 2023). 

Tale legge prevedeva la possibilità di rottamare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, relativi a: imposte e contributi previdenziali

Era pertanto prevista espressamente la possibilità di rottamare i crediti previdenziali anche delle Casse private, gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza come le casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.).  

Tale inclusione, stante la tutela dell’autonomia finanziaria di tali Casse ex D. Lgs. 509/94, non era automatica ma richiedeva una autonoma delibera da parte delle stesse. 

Cassa Forense aderì alla Rottamazione quater con delibera del Comitato dei Delegati del 27 gennaio 2023 includendo: contributi soggettivi, integrativi, maternità, di cui ai ruoli dal 2000 al 2021. 

Cassa Forense non aderì invece allo stralcio automatico delle cartelle sotto 1.000 € che riguardava anche i contributi dovuti e non i soli interessi e sanzioni. 

L’unico perimetro di applicazione della Rottamazione quinquies resta dunque quello tracciato dal legislatore: i contributi INPS non derivanti da accertamento, con esclusione di ogni altro soggetto previdenziale.  

Altri in INFO CASSA

Potrebbe interessarti anche