La Rottamazione quinquies non si applica ai contributi dovuti a Cassa Forense
29/01/2026
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L’art.1 comma 82 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che disciplina la rottamazione quinquies, prevede la possibilità di rottamare i debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali, esclusivamente per quelli dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione peraltro di quelli richiesti a seguito di accertamento.
E’ una previsione normativa completamente diversa rispetto a quella di cui alla Rottamazione‑quater L. 197/2022 (Legge di Bilano 2023).
Tale legge prevedeva la possibilità di rottamare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, relativi a: imposte e contributi previdenziali.
Era pertanto prevista espressamente la possibilità di rottamare i crediti previdenziali anche delle Casse private, gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza come le casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.).
Tale inclusione, stante la tutela dell’autonomia finanziaria di tali Casse ex D. Lgs. 509/94, non era automatica ma richiedeva una autonoma delibera da parte delle stesse.
Cassa Forense aderì alla Rottamazione quater con delibera del Comitato dei Delegati del 27 gennaio 2023 includendo: contributi soggettivi, integrativi, maternità, di cui ai ruoli dal 2000 al 2021.
Cassa Forense non aderì invece allo stralcio automatico delle cartelle sotto 1.000 € che riguardava anche i contributi dovuti e non i soli interessi e sanzioni.
L’unico perimetro di applicazione della Rottamazione quinquies resta dunque quello tracciato dal legislatore: i contributi INPS non derivanti da accertamento, con esclusione di ogni altro soggetto previdenziale.