IMU E REGIME VINCOLISTICO DEL BENE. IL CASO DI PUNTA PEROTTI

di Fabio Costantino

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Con sentenza n. 256/2001 del 29/1-26/3/2001, la Terza Sezione Penale della Cassazione confermava che la lottizzazione delle aree costituenti Punta Perotti era abusiva, ma assolveva gli amministratori della Srl Sudfondi, società lottizzante e proprietaria delle predette aree, “perché il fatto non costituiva reato”, disponendo allo stesso tempo la confisca dei suoli e la loro acquisizione al patrimonio del Comune di Bari.

La predetta formula assolutoria discendeva dalla considerazione che non poteva rimproverarsi agli imputati la mancata rilevazione della illegittimità dei piani di lottizzazione (art. 5 c.p.) che era conseguenza dalla errata zonizzazione delle predette aree operata nel PRG e nei Piani Pluriennali di Attuazione.

La Corte di Cassazione, quindi, aderendo all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, confermava la confisca dei suoli, disposta dal Gip presso l’allora Pretura della Repubblica, e la loro acquisizione al patrimonio del Comune, pur in presenza di una sentenza assolutoria degli imputati.

Nell’aprile 2006 il complesso immobiliare che era stato realizzato “a rustico” su quei suoli, già prima dell’inizio del procedimento penale, venne demolito su iniziativa del Comune di Bari che immediatamente dopo mutava radicalmente la condizione materiale e giuridica dei suoli destinandoli a parco pubblico.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo con sentenza del 20/01/2009 dichiarava l’illegittimità della confisca poiché avendo essa natura di sanzione penale, e non già amministrativa come sostenuto dai giudici italiani, non poteva essere irrogata in presenza dell’assoluzione degli imputati. Con ordinanza del novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Bari disponeva la revoca della confisca e ordinava la restituzione dei suoli alla società proprietaria.

Nel perdurare dell’occupazione delle aree da parte del Comune di Bari, quest’ultimo con avvisi di accertamento notificati nel luglio 2018 richiedeva alla Sudfondi il pagamento dell’IMU per gli anni 2013 – 2017.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia-Sezione 2, con la sentenza n. 52/2023, viene, quindi, chiamata ad affrontare la questione dell’incidenza dei vincoli urbanistici e paesaggistici sulla “suscettibilità impositiva” del bene.

Nel caso di specie, l’avvenuta revoca della confisca aveva fatto “risorgere” il diritto di proprietà in capo alla Sudfondi delle aree costituenti Punta Perotti, attribuendole quindi nuovamente “soggettività tributaria”, ma allo stesso tempo la nuova destinazione (parco pubblico) impressa alle aree dagli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati, medio-tempore, dal Comune di Bari avevano privato le aree medesime della “suscettibilità impositiva”.

La Corte di Giustizia Tributaria della Puglia richiama, in proposito, la giurisprudenza formatasi in materia e, se da un lato riconosce ed afferma che “l’imponibillità” ovvero la “suscettibilità impositiva” discende dalla previsione urbanistica locale, per cui è sufficiente l’inserimento dell’area nel PRG con previsione edificatoria (Cass. 11/5/22 n. 22691), dall’altro afferma che in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità, posti da strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale, la “suscettibilità impositiva” è esclusa trattandosi di atti normativi che prevalgono sugli strumenti urbanistici locali (Cass. 18/9/2019 n. 23206).

Le aree in questione, infatti, erano sottoposte a tutela paesaggistica poiché comprese entro 300 metri dalla battigia, erano riportate nel DPP come aree rientranti in un più ampio territorio destinato alla realizzazione di un parco pubblico ed erano gravati da vincoli paesaggistici stabiliti dal PPTR. Ne derivava, quindi, la sostanziale inedificabilità con conseguente esclusione di suscettibilità impositiva.

I giudici tributari  affermano, ancora una volta, in questo caso in via incidentale, che “la mancanza di disponibilità di fatto del bene” da parte del proprietario non rileva ai fini della esclusione della “suscettibilità impositiva” del bene stesso.

Eppure, non vi è chi non veda che “il pagamento di un’imposta su un bene non disponibile da parte del proprietario per cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l’ordinaria diligenza, appaia contrario (art. 53 cost.) al principio di capacità contributiva” (vedasi Comm. Trib. Lombardia n. 4133/2019).

 


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