Assegno divorzile: la Cassazione conferma il ruolo delle rinunce personali e dello squilibrio economico maturato durante il matrimonio
02/09/2026
Stampa la pagina
La Corte di cassazione è tornata a precisare i criteri che regolano il riconoscimento dell'assegno divorzile, con l'ordinanza 22874 del 7 luglio 2026 ha ribadito che la valutazione non può limitarsi al solo reddito attuale degli ex coniugi. Occorre verificare anche se il divario economico esistente al momento del divorzio sia il risultato delle scelte di vita condivise durante il matrimonio e dei sacrifici compiuti da uno dei coniugi nell'interesse della famiglia.
La vicenda nasce dal ricorso di un ex coniuge contro la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato un assegno divorzile di 900 euro mensili in favore dell'ex moglie. In primo grado era stato accertato un rilevante squilibrio economico e patrimoniale tra le parti, tenendo conto della diversa capacità reddituale, dell'età dei coniugi, delle condizioni di salute della beneficiaria e del contributo da questa fornito alla vita familiare nel corso del matrimonio.
Nel ricorso per cassazione venivano contestati sia il presupposto assistenziale sia quello perequativo-compensativo dell'assegno. Secondo il ricorrente, non sarebbe stata fornita prova dell'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge né dell'impossibilità di procurarseli autonomamente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo a circostanze che non dimostravano un reale sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della richiedente.
La Prima Sezione civile della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018. Secondo tale indirizzo, l'assegno divorzile può assolvere tanto a una funzione assistenziale quanto a una funzione perequativo-compensativa.
Sotto il profilo assistenziale, il giudice deve verificare se il coniuge economicamente più debole disponga di mezzi adeguati per mantenere un'esistenza dignitosa oppure possa procurarseli autonomamente. Sotto il profilo perequativo-compensativo, invece, occorre accertare che il divario economico esistente al momento del divorzio sia conseguenza delle scelte condivise durante il matrimonio e delle rinunce professionali o reddituali effettuate da uno dei coniugi per dedicarsi alla famiglia o favorire la carriera dell'altro.
La Corte ha richiamato, tra le altre, le pronunce Cass., Sezioni Unite, n. 18287/2018, Cass. n. 5603/2020 e Cass. n. 21234/2019, ricordando che il riconoscimento della componente compensativa richiede la prova di un nesso causale tra il sacrificio subito e lo squilibrio economico successivamente maturato. In mancanza di tale collegamento, l'assegno può essere riconosciuto soltanto per esigenze strettamente assistenziali.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che la beneficiaria aveva adeguato le proprie scelte di vita alle esigenze professionali del coniuge, seguendone i trasferimenti lavorativi e rinunciando a prospettive occupazionali più favorevoli. Era stato inoltre valorizzato il ruolo svolto nella gestione della vita domestica e nell'affrontare gravi problemi di salute durante le frequenti assenze del marito per ragioni di servizio. Tali circostanze erano state ritenute sufficienti per giustificare sia la funzione assistenziale sia quella perequativo-compensativa dell'assegno.
La decisione conferma un principio ormai stabile nella giurisprudenza di legittimità: il semplice squilibrio economico tra ex coniugi non basta, da solo, a giustificare l'assegno divorzile. Tuttavia, quando tale squilibrio deriva da scelte familiari condivise che hanno inciso sulle opportunità professionali di uno dei coniugi, l'assegno assume una funzione di riequilibrio e compensazione del contributo fornito alla realizzazione del progetto familiare.
Chi richiede l'assegno deve dimostrare non soltanto la propria situazione economica attuale, ma anche il legame tra le condizioni raggiunte al momento del divorzio e le scelte compiute durante il matrimonio. Chi contesta tale diritto, invece, non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito, poiché la Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello delle corti territoriali.