L'OBBLIGO FORMATIVO PER GLI AVVOCATI NEL 2025

di Giancarlo Renzetti

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L’ art 11 della LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento professionale per gli Avvocati.

A partire dal 2/2/2013 ogni avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della Giustizia.

Il C.N.F., cui spetta il compito di stabilire modi e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo degli Avvocati, nella seduta del 13 dicembre 2024 ha adottato i seguenti provvedimenti in materia di formazione continua per l'anno 2025:

  • L’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm;
  • Nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie;
  • I crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Viene pertanto confermato il superamento del concetto di triennio formativo e consentita l’acquisizione dei crediti in un singolo anno solare come da delibere adottate durante l’emergenza COVID 19.

Si conferma anche per il 2025 la possibilità di conseguire i crediti formativi esclusivamente tramite modalità FAD, cosa che ha reso possibile una maggiore fruizione degli eventi formativi.

In considerazione del numero di richieste relative all’accreditamento di eventi il CNF, al fine di agevolare la formazione degli iscritti, ha deliberato che gli Ordini Forensi e le Associazioni Forensi che hanno sottoscritto protocollo con il CNF potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine.

Rimane fermo il rispetto dei criteri di cui all’art. 21 del Regolamento e dei principi generali fissati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F.

Sulla piattaforma FAD di Cassa Forense sarà possibile seguire i corsi necessari a certificare l’aggiornamento professionale sia nelle materie obbligatorie che in quelle ordinarie nella misura necessaria per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel 2025. A breve saranno di nuovo in linea i corsi in materia previdenziale aggiornati in seguito alla riforma e sarà pubblicato il Corso di Alta Formazione sul Processo Tributario.

Cassa Forense ritiene che sostenere i propri iscritti nell’aggiornamento professionale e nell’aumento delle proprie competenze professionali rientri tra le iniziative di welfare a sostegno della professione.

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