LA COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

di Laura Naldini

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La competenza territoriale dell’Organismo di Mediazione deve essere individuata in base ai criteri di competenza del giudice territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010. L’analisi esamina deroghe convenzionali, clausole contrattuali, mediazione telematica, sedi secondarie e mediazione demandata dal giudice. La violazione della competenza può compromettere la validità del procedimento e determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, salvo i casi di deroga espressa o tacitamente accettata dalla parte invitata.

La competenza territoriale dell'Organismo di Mediazione costituisce uno degli aspetti tecnici più delicati e controversi nell'ambito della procedura di mediazione civile e commerciale, come testimoniato dalla copiosa giurisprudenza che, negli ultimi anni, si è occupata della materia.

La corretta individuazione dell'Organismo competente rappresenta non soltanto un adempimento formale, bensì una condizione sostanziale per la validità ed efficacia dell'intero procedimento di mediazione, con rilevanti conseguenze sulla procedibilità della successiva domanda giudiziale.

Il fondamento normativo: l'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010

Il fondamento normativo della competenza territoriale dell'Organismo di Mediazione trova la propria disciplina nell'art.4 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, rubricato "Accesso alla mediazione".

La ratio della norma si fonda sulla necessità di garantire alle parti, e in particolare al soggetto invitato alla mediazione, l'effettiva possibilità di partecipare alla procedura senza aggravi e oneri eccessivi, assicurando al contempo il rispetto dei principi di prossimità e accessibilità che caratterizzano l'istituto della mediazione (in tal senso Tribunale di Aosta sentenza 11.07.2025 n.143;- Tribunale di Vasto, sentenza 11.12.2024;- Tribunale di Caltanissetta, 13.10.2021, n. 568;- Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza 02.09.2015 n.17480).

I criteri di individuazione della competenza territoriale del Giudice

La formulazione normativa contenuta nell’art.4 del D.Lgs. n.28/2010 istituisce un collegamento diretto e necessario tra il luogo dell'organismo di mediazione e

il luogo del giudizio, ossia del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia secondo i criteri ordinari di competenza per territorio, stabiliti dal codice di procedura civile: ciò quindi richiede, come operazione preliminare, l’individuazione della competenza territoriale del giudice, seguendo i criteri di cui agli artt.18 e ss. c.p.c., da cui, conseguentemente, discende quella dell'organismo

Particolare rilevanza assume, in tale contesto, il principio di prevenzione temporale stabilito dal primo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, avendo riguardo alla data del deposito presso la segreteria dell'organismo. Tale criterio mira a garantire certezza nella determinazione dell'organismo competente quando più soggetti abbiano interesse a promuovere la mediazione sulla medesima controversia.

 Le deroghe espresse alla competenza territoriale

Il Legislatore ha previsto due ipotesi di deroga espressa alla regola generale della competenza territoriale dell'organismo di mediazione, consentendo alle parti di rivolgersi a un organismo diverso da quello che sarebbe stato competente secondo i criteri ordinari.

La prima deroga, disciplinata dal primo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 28/2010, si realizza mediante accordo delle parti, le quali possono rivolgersi, con domanda congiunta, a un Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia diverso da quello territorialmente competente.

Tale deroga convenzionale richiede il consenso di entrambe le parti e si manifesta attraverso la presentazione di una domanda congiunta, nella quale risulti in modo inequivocabile la volontà comune di derogare alla competenza territoriale ordinaria. La giurisprudenza ha costantemente affermato la validità di tale deroga, (in tal senso fra tutte vedasi Tribunale di Modena sentenza

15.02.2024 n.405;- Tribunale di Piacenza sentenza 30.01.2023;- Tribunale di Torino sentenza 10.06.2022).

La seconda ipotesi di deroga espressa si verifica quando l'organismo di conciliazione sia stato testualmente individuato e preventivamente inserito in una clausola contrattuale o statutaria, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010. In tale ipotesi, la scelta dell'organismo è stata compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto o dell'approvazione dello statuto, e tale scelta vincola le parti medesime in caso di insorgenza di una controversia rientrante nell'ambito di applicazione della clausola.

 La mediazione in modalità telematica e la competenza territoriale

Una questione di particolare attualità concerne il rapporto tra la mediazione svolta in modalità telematica (art.8-bis del D.Lgs. n.28/2010) e il rispetto della competenza territoriale dell'organismo.

La giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica non incide sulla regola della competenza territoriale stabilita dall'art.4 del D.Lgs. n.28/2010, trattandosi di una mera modalità alternativa di svolgimento della procedura che non può essere strumentalmente utilizzata per derogare alla competenza territoriale dell'organismo. Tale interpretazione è stata confermata da numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui, da ultimo, le sentenze del Giudice di Pace di Lucera sentenza 31.03.2026 n.64; Tribunale di Avellino 02.10.2025 n.1445; Tribunale di Lecce 01.07.2025 n.2127.

Sede principale e sedi secondarie dell'Organismo

L'Organismo di mediazione competente a ricevere la domanda può avere, presso il circondario del luogo del Giudice territorialmente competente, la propria sede principale ovvero una sede secondaria.

Ai fini della corretta individuazione della sede, si tiene conto della sede principale dell'Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

Condizione necessaria per la validità della sede secondaria è che essa sia stata regolarmente comunicata al Ministero della Giustizia mediante la compilazione e trasmissione della modulistica predisposta dall'amministrazione, e che risulti iscritta nel Registro degli Organismi di Mediazione.

L'art.7 del D.M. 18 ottobre 2010, n.180 prevede che l'organismo di mediazione territorialmente competente possa avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri organismi di mediazione e il DM 150/2023 contempla espressamente gli accordi stipulati tra organismi per lo svolgimento del servizio di mediazione e l'esistenza di tale sede deve essere provata con certezza, non essendo sufficiente la mera stampa del sito internet dell'organismo di mediazione, potendo tale indicazione essere frutto di errore o di informazioni non aggiornate (in tal senso Tribunale di Grosseto sentenza 04.06.2025 n.458; Tribunale di Torino sentenza 17.01.2023 n.161).

La mediazione demandata dalla Corte d'Appello

Una particolare ipotesi di individuazione della competenza territoriale si verifica quando sia una Corte d'Appello il giudice territorialmente competente che invia le parti in mediazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010.

In tale caso, la domanda può essere depositata presso un organismo avente sede nel circondario della medesima Corte d'Appello, dovendo ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli organismi aventi sede nel distretto nel quale la Corte esercita le sue funzioni.

Tale principio è stato affermato dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione VII, sentenza 09.01.2023 n.36, la quale ha chiarito che, quando la mediazione è disposta dalla Corte d'Appello, devono ritenersi astrattamente competenti per

territorio tutti gli organismi aventi sede nel distretto nel quale la Corte esercita le sue funzioni, e pertanto la procedura è correttamente incardinata presso un organismo che abbia sede in un comune rientrante nel distretto territoriale della Corte d'Appello che ha disposto la mediazione.

La violazione della competenza territoriale: conseguenze processuali

La giurisprudenza ha elaborato un orientamento consolidato in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione, distinguendo le ipotesi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale da quelle in cui sia demandata dal giudice nel corso del processo.

Quando la domanda di mediazione è depositata unilateralmente dalla parte attivante dinanzi a un organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia ma non competente territorialmente, le conseguenze del mancato rispetto dell'art.4 del D.Lgs. n.28/2010 variano in funzione del comportamento tenuto dalla parte invitata e della circostanza che la mediazione sia instaurata ante causam ovvero su invito del Giudice.

Nel caso in cui la parte invitata non aderisca alla procedura di mediazione, ovvero non aderisca eccependo come giustificato motivo della sua mancata adesione l'incompetenza territoriale dell'organismo adito, la giurisprudenza distingue due ipotesi.

a) Se la domanda di mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è depositata ante causam, il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudizio non produce alcun effetto e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

La parte attivante ha comunque la possibilità di depositare una nuova domanda di mediazione dinanzi a un organismo competente territorialmente prima di instaurare il giudizio, anche se ciò le comporta inevitabilmente un aggravio di spese e di tempo.

b) Se, invece, la mediazione è demandata dal giudice ai sensi dell'art.5-quater del D.Lgs. n.28/2010, secondo il pacifico indirizzo seguito dalla giurisprudenza, la domanda di mediazione depositata in violazione dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. n.28/2010 non produce alcun effetto e deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale instaurata.

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione comporta non solo la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale instaurata, ma anche la revoca del decreto ingiuntivo emesso, in quanto la condizione di procedibilità non risulta validamente assolta. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, che ha confermato la necessità di rispettare rigorosamente la competenza territoriale dell'organismo anche nei procedimenti monitori e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.

La deroga tacita alla competenza territoriale

Un orientamento giurisprudenziale consolidato ha riconosciuto la possibilità di una deroga tacita alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione, qualora la parte invitata aderisca alla mediazione e partecipi effettivamente al primo incontro della procedura davanti a un organismo in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, senza sollevare alcuna contestazione sull'incompetenza territoriale dell'organismo scelto.

In tale ipotesi, la giurisprudenza ritiene che la parte invitata presti implicitamente il consenso alla deroga della competenza, rendendo valido ed efficace il procedimento di mediazione svolto e, quindi, considerando rispettata la condizione di procedibilità (fra tutte Corte d'Appello di Milano, sentenza 17.02.2025 n.388; Tribunale di Palmi sentenza 30.01.2024 n.77).

Dal punto di vista pratico, pertanto, la parte invitata che intenda contestare l'incompetenza territoriale dell'organismo deve sollevare tale eccezione tempestivamente, preferibilmente già nella comunicazione di adesione o non

adesione alla procedura, ovvero al più tardi nel corso del primo incontro. La mancata contestazione tempestiva dell'incompetenza può essere, infatti, interpretata come accettazione tacita della sede scelta dalla parte istante e come rinuncia alla tutela offerta dalla regola della competenza territoriale.

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