IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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La Riforma Cartabia ha introdotto alcune norme in base alle quali viene espressamente riconosciuto il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato anche nel procedimento di mediazione: nel Decreto legislativo n. 28 del 2010 è stato infatti inserito al proposito il nuovo capo II bis (articoli da 15 bis a 15 undecies).

Tale previsione era ormai palesemente necessitata alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più diffusi e, da ultimo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 10/2022.

La Consulta, infatti, aveva dichiarato l’illegittimità degli articoli 74 - comma 2 e 75 - comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedevano che il patrocinio a spese dello Stato fosse applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione c.d. obbligatoria, quando nel corso degli stessi fosse stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83 - comma 2 del medesimo D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevedeva che, in tali casi, alla liquidazione in favore del difensore provvedesse l’Autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Secondo quanto previsto dai novellati artt. 15 bis e seguenti D. Lgs. 28/2010, i requisiti affinché la parte avente diritto venga ammessa al beneficio sono:

  • che si tratti di mediazione c.d. obbligatoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010);
  • che sia raggiunga l’accordo in sede di mediazione;
  • che non si tratti di controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 15 bis - comma 2).

Le condizioni reddituali per l’ammissione sono la sussistenza di un reddito imponibile a fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo di € 12.838,01 (articolo 76 del D.P.R. 115/2002, adeguato dall’art. unico - comma 1, del Decreto 10/05/2023).

Valgono per il resto i noti principi, per cui si calcola e rileva la somma dei redditi del nucleo familiare anagrafico, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF (o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a imposta sostitutiva) e non si applica l’aumento della soglia di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 115/2002, che riguarda i soli giudizi penali (Corte Cost. 19/11/2015 n. 237).

L’istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione (art. 15 quater D. Lgs. 28/2010):

  • deve essere fatta in via anticipata e preventiva, sia da chi voglia proporre domanda di mediazione, che da chi intenda aderire al procedimento;
  • deve contenere alcuni requisiti formali: le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, l’impegno a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
  • deve contenere le illustrazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
  • deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'interessato, autenticata dal difensore ovvero con le modalità anche telematiche di cui all'articolo 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

L’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente ai sensi dell’articolo 4 - comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, personalmente dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

La disciplina della competenza territoriale, di cui al citato art. 4, prevede che l’istanza di mediazione vada depositata rispetto a un Organismo di mediazione nel luogo territorialmente competente per la controversia, ovvero in caso di pluralità di domande relative alla stessa controversia avanti all’Organismo presso cui la domanda è stata depositata per prima, o nel diverso luogo individuato concordemente dalle parti, atteso che la riforma Cartabia consente e lascia alla libera disponibilità delle parti l’individuazione di un Organismo di mediazione anche fuori dal circondario che sarebbe territorialmente competente secondo le norme ordinarie.

L’avvocato che viene scelto dalla parte deve essere iscritto negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell’Ordine del luogo ove ha sede l’Organismo di mediazione competente.

Decisione sulla domanda da parte del Consiglio dell’Ordine ed eventuale impugnazione

Entro venti giorni dal deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati procede alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione.

La celerità che è stata introdotta dalla Riforma serve a consentire che, al momento della partecipazione al primo incontro di mediazione (che per legge va fissato tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda), la parte abbia già ricevuto il provvedimento ordinistico ammissivo e possa quindi essere esonerata da ogni onere di versamento di spese di avvio e indennità di mediazione da parte dell’Organismo.

In caso di rigetto da parte del Consiglio dell’Ordine, entro venti giorni dalla comunicazione l’interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio che ha adottato il provvedimento (art. 15 sexies). 

Il ricorso e il relativo procedimento sono disciplinati dall’articolo 99 - commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 115/2002, ovvero il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Qualora il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ammetta la parte al patrocinio:

  • l’ammissione è valida per l’intero procedimento di mediazione;
  • la parte viene esonerata dal pagamento delle spese e delle indennità all’Organismo di mediazione (sia di primo incontro che di quelle ulteriori);
  • il compenso dell’avvocato che assiste la parte ammessa al beneficio viene riconosciuto secondo quanto previsto dagli artt. 15 septies - comma 3, 4 e 15 octies, così come integrati dal D.M. 1.8.2023.

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