Crediti da patrocinio a spese dello Stato: fino al 31 ottobre la compensazione con i contributi previdenziali

di Giancarlo Renzetti

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C’è tempo fino al 31 ottobre per utilizzare i crediti maturati per il patrocinio a spese dello Stato e compensarli con i contributi previdenziali. Un’opportunità che, dal 2023, ha consentito a migliaia di avvocati di trasformare in tempi più rapidi in liquidità crediti che altrimenti avrebbero dovuto attendere i tempi ordinari di pagamento del Ministero della Giustizia.

La possibilità di utilizzare i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato – maturati e non ancora saldati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e seguenti del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) – anche per la compensazione dei contributi previdenziali è stata introdotta nel 2023, grazie alla modifica dell’art. 778 della legge 208/2015, prevista dall’art. 1, comma 860, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La compensazione è possibile, oltre che con i contributi previdenziali, anche con ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA). In questo breve lasso di tempo, l’opportunità ha consentito a una decina di migliaia di avvocati di monetizzare i propri crediti, per importi complessivi di decine di milioni di euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari di pagamento del Ministero della Giustizia.

La compensazione dei crediti per spese, diritti e onorari relativi al patrocinio a spese dello Stato è possibile anche per gli avvocati che esercitano la professione in forma associata.

Come funziona

Quando nello SPEdiGIUS, che dal 1 luglio 2026 ha sostituito il SIAMM, lo stato della fattura emessa per l’attività di patrocinio appare come Lordo Esecutivo si può avviare la procedura di compensazione.

La fattura da portare in compensazione deve essere inserita nella piattaforma crediti commerciali (PCC) gestita dal MEF.

Si ricorda che:

  • per le fatture ammesse in compensazione non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione;

  • va evitato l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale (31/4), in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore;

L’importo di cui si può disporre per la compensazione è pari all’importo della fattura, senza la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

Una volta ottenuta l’ammissione la compensazione può essere effettuata esclusivamente mediante F24 WEB, tramite accesso ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.



Codice

Descrizione

E100

CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo

E101

CASSA FORENSE - contributo di maternità

E102

CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)

E103

CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)

E104

CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense

E105

CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)

E106

CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo

Codice Ente (Cassa Forense): 0013
Attenzione: si ricorda che la Forense Card non è utilizzabile per il pagamento dei modelli F24, ma esclusivamente per i pagamenti tramite pagoPA.



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