L’emergenza invisibile: il crepuscolo del welfare e il peso della non autosufficienza
Non autosufficienza in Italia: RSA insufficienti, costi insostenibili e welfare in ritardo. Un’emergenza sociale che grava sulle famiglie.
Non autosufficienza in Italia: RSA insufficienti, costi insostenibili e welfare in ritardo. Un’emergenza sociale che grava sulle famiglie.
In questo inizio di secolo, segnato dalla crisi economica e dalla crescente disoccupazione, soprattutto giovanile, ha ancora senso parlare di lavoro come "valore" o tale argomento svanisce di fronte alla mutata realtà?
A distanza di pochi anni dalle precedenti modifiche della disciplina della difesa legittima, senza attendere lo sviluppo dell’elaborazione di giurisprudenza e dottrina diretta a stabilizzare l’interpretazione e l’applicazione di tale disciplina come modificata nel 2006, il Legislatore ha prodotto una ulteriore riforma di tale istituto.
I Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera con cui, in data 29.09.2017, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha disposto che il contributo minimo integrativo (art. 7, primo comma lettera b del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge 247/2012) non sarà dovuto per il quinquennio 2018/2022.
Con provvedimento del Presidente della Cassa del 22 febbraio 2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019/2022.
Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato a larga maggioranza che il contributo minimo integrativo, di cui all’art. 7, primo comma lettera b) del Regolamento di Attuazione ex art. 21 commi 8 e 9 della Legge 247/2012, non sarà dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Trattasi di un provvedimento assai importante che però, al pari di tutti gli atti regolamentari adottati dal Comitato dei Delegati, sarà vigente soltanto dopo che sarà stato approvato dai Ministeri vigilanti e pubblicata sulla G.U..
Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.