Emergenza Covid 19
L’importanza del provvedimento adottato, prontamente riportato nel comunicato del Presidente della Fondazione, necessità però di un approfondimento esplicativo
L’importanza del provvedimento adottato, prontamente riportato nel comunicato del Presidente della Fondazione, necessità però di un approfondimento esplicativo
Vi sono alcuni interventi di riforma del codice di procedura penale, che sarebbero “a costo zero” ed andrebbero ad incidere significativamente sulla durata del processo
A fronte di un’esigenza reale, nascente anche da un ritardo nella rielaborazione di un’efficace azione di contrasto alla criminalità mafiosa ed a quella predatoria, la risposta adeguata sul piano sociale e su quello giuridico non è però l’abbassamento del limite d’età per l’imputabilità.
I Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera con cui, in data 29.09.2017, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha disposto che il contributo minimo integrativo (art. 7, primo comma lettera b del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge 247/2012) non sarà dovuto per il quinquennio 2018/2022.
Con provvedimento del Presidente della Cassa del 22 febbraio 2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019/2022.
Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato a larga maggioranza che il contributo minimo integrativo, di cui all’art. 7, primo comma lettera b) del Regolamento di Attuazione ex art. 21 commi 8 e 9 della Legge 247/2012, non sarà dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Trattasi di un provvedimento assai importante che però, al pari di tutti gli atti regolamentari adottati dal Comitato dei Delegati, sarà vigente soltanto dopo che sarà stato approvato dai Ministeri vigilanti e pubblicata sulla G.U..
Come stabilito dall’art. 72.7 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, la quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.