I Ministeri vigilanti hanno approvato il deliberato di Cassa Forense: i contributi integrativi minimi non saranno dovuti per il quinquennio 2018/2022

di Giulio Pignatiello - Nicolino Zaffina

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Tale importante modifica regolamentare, una volta avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in sostanza estenderà a tutti gli iscritti, già dall’annualità in corso e fino al 2022, un beneficio riservato in via ordinaria dal regolamento alle seguenti categorie di iscritti:

  • Praticanti avvocati iscritti alla Cassa;
  • Avvocati nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa;
  • Pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività;
  • Iscritti beneficiari dell’esonero temporaneo ex art. 10 del Regolamento di attuazione della L. 247/2012.

Tutti gli iscritti alla Cassa senza distinzione alcuna, pertanto, pagheranno il contributo integrativo esclusivamente in sede di autoliquidazione, nella misura del 4% sul volume d’affari effettivamente prodotto e dichiarato con il c.d. mod. 5 (di fatto ogni iscritto verserà alla Fondazione quanto già esposto in fattura e corrisposto dai clienti a tale titolo).

La misura adottata comporterà minori oneri previdenziali, di importo variabile a seconda del volume d’affari che sarà prodotto in ognuna delle cinque annualità (2018/2022), soltanto per gli iscritti più deboli e disagiati, ossia per tutti quelli che produrranno volumi d’affari annui inferiori ad euro 17.700 circa.

Nulla cambierà invece, salvo che il pagamento del contributo integrativo avverrà esclusivamente in sede di autoliquidazione, per gli iscritti che già avrebbero fruito dell’esonero (in quanto rientranti in una delle quattro categorie sopra indicate) e per quelli che nelle annualità in questione (2018-2022) produrranno un volume d’affari IVA annuo superiore a 17.700 euro circa.

Per completezza di informazione si evidenzia che la modifica regolamentare, per espressa previsione normativa, non incide su alcuni istituti previdenziali “facoltativi”, quali il “riscatto” ed il beneficio per “l’iscrizione degli ultraquarantenni” (art. 4 del Regolamento attuazione art. 21), i cui oneri nel quinquennio in questione verranno calcolati con le consuete modalità (con riferimento al contributo integrativo minimo dell’anno 2017).

Si evidenzia, in ultimo, che la modifica regolamentare non riguarda il contributo minimo soggettivo, sicché le rate dei contributi minimi già in riscossione per l’anno 2018 (le prime due scadute il 28 febbraio ed il 30 aprile 2018, la terza in scadenza al 30 giugno 2018) non subiranno variazioni, mentre quella non ancora prodotta e che avrà scadenza il 30 settembre 2018, riguarderà esclusivamente il contributo minimo soggettivo ed il contributo di maternità.

Avv. Giulio Pignatiello - Consigliere di amministrazione Cassa Forense

Avv. Nicolino Zaffina - Consigliere di amministrazione Cassa Forense


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