SULLA DIVISIONE EREDITARIA DI UN EDIFICIO “ABUSIVO”
Validità della divisione ereditaria: l’edificio “abusivo” entra nella comunione ereditaria, è un atto tra vivi, e non, viceversa, un atto a causa di morte
Validità della divisione ereditaria: l’edificio “abusivo” entra nella comunione ereditaria, è un atto tra vivi, e non, viceversa, un atto a causa di morte
Dalla rendita vitalizia (vitalizio tipico, ex artt. 1872 ss. c.c.), discendono, nella prassi, alcune figure atipiche , vale a dire i, c.d., “vitalizi improprii”, che possono suddividersi, secondo la...
Con l’attesissima sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che: “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed...
L’espressione “prossimi congiunti”, originariamente rinvenibile soprattutto in norme a carattere penalistico, è trasmigrata copiosamente al di fuori della legge penale; questa sorta di mutuazione...
In relazione all'anno in cui si matura il diritto a pensione continua ad applicarsi l'ordinario regime contributivo previsto per l'iscritto non pensionato. A partire dall'anno successivo, il pensionato attivo dovrà corrispondere il 12% sul reddito dichiarato entro il tetto pensionistico (fissato ad Euro 130.000,00 per l'anno 2025), più il 3% per il reddito eventualmente eccedente il predetto tetto; rispetto al Volume di Affari IVA dichiarato, continua ad applicarsi l'aliquota del 4% con previsione di un contributo minimo pari ad Euro 350,00 (per l'anno 2025), oltre al contributo solidaristico di maternità. Sempre a partire dall'anno 2025 il pensionato attivo beneficerà della reintroduzione dei supplementi triennali di pensione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense.