SULLA DIVISIONE EREDITARIA DI UN EDIFICIO “ABUSIVO”
Validità della divisione ereditaria: l’edificio “abusivo” entra nella comunione ereditaria, è un atto tra vivi, e non, viceversa, un atto a causa di morte
Validità della divisione ereditaria: l’edificio “abusivo” entra nella comunione ereditaria, è un atto tra vivi, e non, viceversa, un atto a causa di morte
Dalla rendita vitalizia (vitalizio tipico, ex artt. 1872 ss. c.c.), discendono, nella prassi, alcune figure atipiche , vale a dire i, c.d., “vitalizi improprii”, che possono suddividersi, secondo la dottrina (la giurisprudenza ancora oggi tende a sovrapporre le tre figure), in: vitalizio alimentare; vitalizio di mantenimento; vitalizio assistenziale.
Con l’attesissima sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che: “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte” dell’art. 5, co. 6°, L. 898/1970, “i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
L’espressione “prossimi congiunti”, originariamente rinvenibile soprattutto in norme a carattere penalistico, è trasmigrata copiosamente al di fuori della legge penale; questa sorta di mutuazione trova cospicui esempi, tanto nel linguaggio normativo extra-penale, quanto in quello di giudici e autori, anche quando non si occupano di diritto penale.
In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.