Uno strumento di aiuto alle persone fragili: il vitalizio assistenziale

di Giovanni Francesco Basini

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Dalla rendita vitalizia (vitalizio tipico, ex artt. 1872 ss. c.c.), discendono, nella prassi, alcune figure atipiche , vale a dire i, c.d., “vitalizi improprii”, che possono suddividersi, secondo la dottrina (la giurisprudenza ancora oggi tende a sovrapporre le tre figure), in: vitalizio alimentare; vitalizio di mantenimento; vitalizio assistenziale.

Essi tutti, se sono di fonte inter vivos (diverso, e ora non rilevante, è il caso in cui essi siano disposti per testamento), hanno una causa, che può essere simile, e che consiste: o nello scambio di un bene, ovvero di un capitale, del vitaliziato (o di un terzo), con una prestazione di dare, di fare, o mista, da parte del vitaliziante in favore del vitaliziato; o nella promessa, gratuita, della sola prestazione da parte del vitaliziante (e in questo caso occorrono le forme della donazione, come per la tipica rendita vitalizia prevede l’art. 1872, 2° co., c.c.).

Ciò che distingue i vitalizi impropri dalla rendita vitalizia, da cui essi discendono, e che anche li distingue tra di loro, poi, solitamente non tanto è la causa, ma è l’oggetto, e, precisamente, è il contenuto della prestazione a cui si obbliga il vitaliziante. Questi, infatti, deve al vitaliziato:

nel vitalizio alimentare un dare, subordinato allo stato di bisogno del vitaliziato (come negli alimenti, appunto);

nel vitalizio di mantenimento ancora un dare, che però prescinde dallo stato di bisogno del vitaliziato;

nel vitalizio assistenziale, infine, per lo più una combinazione di dare e di fare, sia morale, sia materiale, sovente con prevalenza, anche netta, degli obblighi di fare, fino al punto, pure possibile, in cui il vitaliziante sia tenuto unicamente a prestazioni di fare.

I vitalizi impropri in generale, e il vitalizio assistenziale (benché, in più di un caso, erroneamente definito vitalizio “alimentare”) in particolare, sono ritenuti dalla giurisprudenza contratti atipici, diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela, e, dunque, consentiti ex art. 1322 c.c. (così, ad es., cfr.: Cass. 25624/2017; Cass. 8209/2016; Cass. 7033/2000; Cass. 4503/1996; Trib. Torino, 27 novembre 2015).

Anche il vitalizio assistenziale, dunque, è pacificamente ammesso in giurisprudenza (benché, non di rado, venga sovrapposto al vitalizio alimentare); ciò, nondimeno, sempre che in esso sia ravvisabile una causa aleatoria e non commutativa (rileva il “carattere più marcato dell’alea” del vitalizio de qua, rispetto alla figura tipica di cui agli artt. 1872 ss. c.c., ad es., Cass. 8209/2016; sottolineano l’alea anche: Cass. 7033/2000; Cass. 4503/1996).

Sarebbe nullo, pertanto, il vitalizio assistenziale in cui, già al momento della conclusione del contratto, il vitaliziato fosse in così gravi condizioni di salute, da renderne certa la morte entro breve tempo, poiché, in tale ipotesi, mancherebbe il rischio riguardo al rapporto tra valore del bene trasferito e valore delle prestazioni dovute in cambio (Cass. 25624/2017).

Il requisito dell’alea si reputa necessario per la validità di tutti i vitalizi impropri, in quanto esso è richiesto per la validità della, tipica, rendita vitalizia.

Parte della dottrina, tuttavia, dubita di codesta ricostruzione, sia perché le ragioni che hanno portato a ritenere l’alea tratto necessario della rendita vitalizia, pare siano solo la conseguenza di una stratificazione storica, ormai non più attuale, sia, e soprattutto, perché non sarebbe affatto necessario imporre un carattere richiesto per la validità della figura tipica, anche ad altri contratti, atipici, che alla prima solo in parte si richiamano.

Perciò, alcuni autori reputano valido anche un vitalizio assistenziale (e più in generale un vitalizio improprio), che non sia aleatorio, ma commutativo oneroso, se questo è nell'interesse (meritevole di tutela) delle parti ed entra nella causa concreta del contratto.

Un altro aspetto dei vitalizi impropri, e in particolare di quello assistenziale, che, accanto alla nullità per mancanza di alea, ha dato luogo a contenzioso, è la risoluzione del rapporto per inadempimento degli obblighi del vitaliziante, in quanto la legge vieta espressamente la risoluzione per inadempimento del vitaliziante, con riferimento alla figura tipica di rendita vitalizia (art. 1878 c.c.), ma è assai dubbio che tale limite possa applicarsi a dei vitalizi atipici, e, in particolare, tra essi, a quelli dove la prestazione del vitaliziante, che resta inadempiuta, non sia, o non sia solo, un dare fungibile.

In giurisprudenza, difatti, si è statuito che tale previsione, stabilita per la rendita vitalizia tipica, la quale impegna il vitaliziante, appunto, unicamente ad un dare fungibile, non si applichi ai vitalizi atipici – e, tra questi, al vitalizio assistenziale – che impongano al vitaliziante degli obblighi di fare, sovente infungibili e che, dunque, sul punto restano soggetti alle sole regole dettate in materia per il contratto in generale dagli artt. 1453 ss. c.c. (Cass., 7033/2000).

Occorre sottolineare, infine, come, nel caso di interdizione, o di amministrazione di sostegno, anche quando il beneficiario sia stato privato della capacità di disporre da solo di diritti immobiliari (in termini, Trib. Torino, 27 novembre 2015), per giungere alla soddisfazione dell’interesse della persona fragile ben si possa prestare il vitalizio assistenziale, stipulato trasferendo un bene o un diritto in favore del vitaliziante, che, in conseguenza, sarà debitore di continue cure morali e materiali al vitaliziato interdetto, o beneficiario di amministrazione di sostegno, per tutta la vita di questi.

In particolare, oggetto del trasferimento in favore del vitaliziante potrebbe essere la nuda proprietà dell’immobile in cui vive il vitaliziato interdetto, o beneficiario di amministrazione di sostegno, che se ne riservi l’usufrutto. In tal modo, l’interdetto, o il beneficiario di amministrazione di sostegno, manterrà il godimento dell’immobile in cui vive, e sarà, per tutta la vita, creditore delle continue cure morali e materiali da parte del vitaliziante.

Il vitaliziante, in compenso, acquisterà subito la nuda proprietà sul medesimo immobile, la quale si ri-espanderà, poi, in proprietà piena, alla morte del vitaliziato.

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini


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