LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE PER COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA

di Leonardo Carbone

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L’omissione della contribuzione da parte del datore di lavoro (per il lavoro subordinato) produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile e, dall’altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, pagando quanto occorre a costituire la rendita vitalizia di cui all’art.13 l.12.8.1962 n.1338,oppure con azione contro il datore di lavoro ex art.2116 cod. civ., per ottenere il pagamento della riserva matematica da parte del datore di lavoro.

Il termine ordinario decennale  di prescrizione per la costituzione della rendita vitalizia

Sul limite temporale  per azionare il diritto alla costituzione della rendita vitalizia a carico del datore di lavoro, la Corte di Cassazione, con una recente decisione (ordinanza 3.12.2020 n.27683) ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale (Cass. , sez.un., 14.9.2017 n. 21302) in base al quale il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art.13, comma 5, l. n.1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario decennale  di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps.

E ciò in quanto  l’esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art.13 della legge n,1338 del 1962 per i contributi omessi e 

"tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale”.  

A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’ente previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.

Per quanto riguarda la previdenza forense, si evidenzia come il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa Forense, sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, alla Cassa, è ammesso a richiesta, all’atto del pensionamento, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativa alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.

Da ciò ne consegue che è possibile chiedere (con apposita domanda alla Cassa Forense) la costituzione di una rendita vitalizia:

  • solo per parziale omissione di contributi (e non per omissione totale della contribuzione dovuta per l’anno di riferimento);
  • solo per la contribuzione per la quale sia intervenuta la prescrizione;

La domanda di costituzione di rendita vitalizia può essere presentata dal professionista alla Cassa Forense solo all’atto del pensionamento, e quindi, né prima né dopo il pensionamento.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista

 

 


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