Regolarmento ex art. 21 co. 9 L. 247/2012 in dirittura di arrivo

di Santi Geraci

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Quindi, il regolamento verrà trasmesso ai Ministeri vigilanti per la relativa, definitiva, approvazione, a seguito della quale, il testo diventerà efficace ed operativo.
E' certamente ancora presto per poter entrare nel dettaglio delle norme regolamentari che sono state predisposte (il testo, come sopra evidenziato, può essere ancora emendato e comunque necessita dell'approvazione definitiva da parte dei Ministeri vigilanti), ma la sensazione che si ha è che è stato fatto un buon lavoro, evitando certamente, da una parte, quella fuga di massa dagli albi, tanto temuta, a seguito della obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa ed il versamento dei relativi contributi e, dall'altro lato, mantenendo la sostenibilità di bilancio ed evitando che gli iscritti alla Cassa ante L. 247/2012 si facessero carico della previdenza e dell'assistenza dei non iscritti, ancorché inserendo quelle agevolazioni suggerite dal comma 9 dell'art. 21 della citata legge di riforma. Anche quest'ultimo aspetto dovrà essere attenzionato dagli attuari con apposito studio, ma la sensazione che si ha, si ripete, è che l'impianto predisposto non andrà ad intaccare l'equilibrio finanziario a lunghissimo periodo faticosamente raggiunto prima con la riforma del 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e poi con la riforma del 2012 a seguito dell'art. 24 comma 24 del c.d. Decreto "salva Italia".


Si diceva che è ancora presto per entrare nei dettagli, ma certamente, qualche anticipazione e considerazione, almeno di carattere generale, è possibile farla, quanto meno sulla impostazione dell'impianto.
E' stato previsto, in ossequio al dettato normativo, che dal 2 febbraio 2013, tutti gli avvocati iscritti all'albo sono iscritti alla Cassa, e ciò a prescindere dalla diatriba, puramente formale, se la detta iscrizione debba avvenire a domanda ovvero d'ufficio, con la previsione che laddove, prima della comunicazione dell'iscrizione medesima avvenga la cancellazione dall'albo, Cassa si asterrà dal richiedere la relativa contribuzione per l'anno in corso. La relativa iscrizione, comunque, verrà consacrata da una delibera di Giunta che, ancorché dichiarativa e di presa d'atto è comunque necessaria per ritenere l'iscritto albo anche iscritto alla Cassa. A tal proposito è previsto l'obbligo per i C.O.A. di trasmettere tempestivamente gli elenchi aggiornati degli iscritti all'albo e di continuare, anche successivamente e con pari tempestività, tale comunicazione.
E' stato previsto, innovando rispetto al passato ed adeguando il sistema alla stregua di quanto già operato dalla gestione separata INPS, la frazionabilità dell'anno previdenziale, riconoscendo frazioni di anno in relazione alla entità dei contributi versati, che vengono stabiliti, in misura obbligatoria, in misura ridotta rispetto a quanto attualmente previsto. A ciò si aggiunge, però, la possibilità per l'iscritto di recuperare le frazioni temporali non usufruite, entro un termine molto lungo, con il versamento della quota contributiva non corrisposta, con l'applicazione di un modestissimo tasso di interesse.
E' stata, ancora, prevista la possibilità per i non iscritti alla Cassa ante L. 247/2012, di usufruire di tutti gli istituti vigenti, su base volontaria (retrodatazione ex art 13 l. 141/92, richiesta di applicazione art. 14 l. 141/92 ecc.). E' stata prevista, inoltre, la riduzione dei contributi minimi soggettivi per cinque anni dall'iscrizione all'albo a prescindere dall'età, nonché la riduzione del contributo integrativo per ulteriori cinque anni, e l'esenzione dal versamento dei contributi per un solo anno, nei casi previsti dall'art. 7 della L. 247/2012.


Questa, in estrema sintesi, la struttura dell'impianto regolamentare pensato e predisposto dalla Commissione ed all'esame del Comitato dei Delegati.
Si ribadisce: salva ed impregiudicata ogni decisione del Comitato dei Delegati, sovrano nella predisposizione di norme regolamentari, l'impressione di chi scrive è che all'esame di quest'ultimo è stato portato un buon lavoro, certamente migliorabile ed emendabile, ma sicuramente una buona base di partenza su cui continuare i lavori fino all'emanazione del definitivo regolamento.
Una buona base di partenza per il raggiungimento dei risultati prefissati e cioè da un lato un regolamento non punitivo per gli avvocati iscritti all'albo ma non iscritti alla Cassa, che permetterà agli stessi, con modesti sacrifici economici, di usufruire di tutti i benefici previdenziali ed assistenziali vigenti e, certamente, non li indurrà, in conseguenza dei detti sacrifici, alla cancellazione in massa dagli albi e dall'altro lato, previa rigorosa verifica attuariale, di mantenere l'equilibrio finanziario e la solidità di sistema conseguito.
Ed allora l'auspicio, ma anche la certezza conoscendo la preparazione, l'alto spirito di responsabilità e la maturità dei Delegati, è che il Comitato possa, in tempi brevissimi, completare il lavoro ed arrivare alla emanazione del regolamento nella sua stesura definitiva, sì da regolamentare la previdenza per tutti gli avvocati, affinché non vi possano più essere diversificazioni tra gli stessi e tutti possano, a costo di modestissimi sacrifici rapportati alla propria condizione reddituale, sentirsi, a pieno titolo facenti parte della grande famiglia dell'Avvocatura e godere di tutte le coperture previdenziali ed assistenziali che Cassa Forense dispone in favore degli Avvocati a tutela del loro percorso professionale ed alla cessazione dello stesso.

Avv. Santi Geraci - Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

 


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