Il riconoscimento dell’assegno divorzile deve fondarsi sul criterio “assistenziale-compensativo: Cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287

di Giovanni Francesco Basini

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In verità, le quasi quaranta pagine di motivazione, che conducono al principio di diritto appena citato, richiederebbero un’analisi approfondita, che risulta impossibile in questa sede.

Basti ora osservare, perciò, come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano attentamente ripercorso i mutamenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, che, nell’ormai lungo arco temporale di vigenza della L. 898/1970, hanno caratterizzato i criteri di riconoscimento ed i criteri di determinazione dell’assegno divorzile. In particolare, la Corte ha ricordato come negli ultimi 30 anni sia stata costante la distinzione, attuata dalla giurisprudenza di legittimità, tra criteri per il riconoscimento e criteri per la determinazione dell’assegno.

Così, se i primi, destinati a reggere la decisione sull’an dell’assegno, venivano ravvisati nella mancanza, in capo al richiedente, di mezzi adeguati, e nell’oggettiva impossibilità di procurarseli, secondo quanto previsto nelle ultime righe dell’art. 5, co. 6°, L. 898/1970, i secondi, finalizzati a guidare la determinazione del quantum, erano da rinvenirsi nella prima parte del medesimo 6° comma.

Il contrasto in giurisprudenza, dunque, ha riguardato, non tanto la separazione, tra criteri di attribuzione, e criteri di determinazione dell’assegno – separazione sulla opportunità della quale, viceversa, vi era accordo –, quanto, piuttosto, il significato da dare ai criteri di attribuzione, e, in particolare, ha riguardato il parametro a cui riferire il giudizio di “adeguatezza” dei mezzi in capo al richiedente. Come è ben noto, difatti, se, per quasi un trentennio, la “adeguatezza” dei mezzi è stata quasi sempre commisurata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr., per tutte, Cass., S.U., 11540/1990), ultimamente, l’inadeguatezza dei mezzi in capo al richiedente è stata rilevata unicamente in presenza della non autosufficienza economica dello stesso (Cass. 11504/2017).

Il dubbio era, insomma, se l’attribuzione dell’assegno spettasse, solo laddove il richiedente non fosse economicamente autosufficiente, ovvero anche qualora egli, pur essendo autosufficiente, non avesse mezzi adeguati al tenore di vita goduto incostanza di matrimonio. Per questo, sono state chiamate a decidere le Sezioni Unite.

E le Sezioni Unite, hanno superato la distinzione stessa tra criteri per il riconoscimento e criteri per la determinazione dell’assegno. Ciò, anche alla luce di una lettura dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5, co. 6°, L. 898/1970 – in passato limitati alla sola determinazione del quantum dell’assegno – che li renda veicolo dei valori costituzionali in materia matrimoniale e familiare, e che sia coerente con il panorama costituzionale delineato dagli artt. 2, 3 e 29 della Carta fondamentale, come già era stato indicato pure dalla Consulta (cfr. Corte Cost. 11/2015).

Secondo il recentissimo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, perciò, i criteri per riconoscere l’assegno divorzile restano inadeguatezza dei mezzi, o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in capo al richiedente, ma i parametri per ravvisare l’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi divengono quelli di cui alla prima parte dell’art. 5, co. 6°, L. 898/1970, e, in particolare, la “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Tali criteri, in tal modo, vengono elevati, da semplici parametri di quantificazione dell’assegno, a fondamentali strumenti per la decisione sull’attribuzione stessa di esso.

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini, Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli studi di Parma


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